3 Novembre 2014

Il criterio comparativo negli accertamenti di valore impone l’allegazione degli atti

di Nicola Fasano
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Sugli accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali, gli Uffici procedono in ordine sparso. Come noto, l’art. 51 co. 3, del d.P.R. 131/86, prevede espressamente che l’Amministrazione finanziaria possa rettificare il valore degli immobili (si tratta soprattutto di terreni edificabili) sulla base dei valori indicati in altri atti, risalenti a non più di tre anni prima, aventi ad oggetto immobili con caratteristiche analoghe.

Il successivo art. 52, co. 2-bis del d.P.R. 131/86, aggiunto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 32/2001, in modo sin troppo chiaro stabilisce che se la motivazione dell’avviso di rettifica fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo, a pena di nullità, deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

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