Il cumulo di sanzioni penali e tributarie per omesso versamento Iva
di Luigi FerrajoliLa Corte di Giustizia, con la sentenza “Menci”, ha escluso la contrarietà all’articolo 50 CDFUE della normativa italiana che consente di avviare un procedimento penale per omesso versamento dell’Iva a carico di colui che abbia già subito, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura punitiva.
Ciò a condizione che le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari e il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti in modo da evitare eccessivi oneri per l’interessato, assicurando comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione.
La verifica di tali circostanze è demandata al Giudice nazionale.
Nell’anno 2019, il Tribunale ordinario di Rovigo, chiamato a giudicare un titolare di impresa individuale che aveva omesso il versamento dell’Iva dovuta per il periodo d’imposta 2013, per l’ammontare di 374.136 euro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli”. Ciò in riferimento agli articoli 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel caso di specie, l’imputato era stato sottoposto anche a un procedimento amministrativo, in cui la predetta omissione gli era stata contestata assieme ad altre irregolarità tributarie, e al cui esito gli era stato ingiunto il pagamento – dilazionato in venti rate, in corso di versamento – della somma complessiva di 496.066,51 euro, comprensiva di sanzioni per 43.480,01 euro e di interessi per 23.575,50 euro.
Ad avviso del Giudice remittente, “l’identità naturalistica, giuridica e di politica criminale” tra il delitto di omesso versamento dell’Iva e il correlativo illecito amministrativo impedirebbe di ritenere integrati i requisiti cui la Corte di Giustizia, nella richiamata sentenza Menci, aveva condizionato la valutazione di conformità all’articolo 50 CDFUE del doppio binario sanzionatorio previsto in materia tributaria nell’ordinamento italiano.
In relazione all’omissione del versamento dell’Iva, i procedimenti penali e le sanzioni amministrative perseguirebbero il medesimo scopo, la condotta punita sarebbe identica e non sarebbero previste norme di coordinamento idonee a limitare l’onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti, né a garantire la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del reato.
Nel giudizio avanti la Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, instando per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni e richiamando, in prima battuta, proprio la sentenza Menci, che avrebbe di fatto introdotto un principio “relativo all’entità della sanzione complessivamente irrogata”.
Più nel dettaglio, il Giudice a quo non avrebbe valutato la non complementarità degli scopi perseguiti dalle sanzioni amministrativa e penale, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di cui all’articolo 10 ter D.Lgs. 74/2000 si pone in rapporto non di specialità ma di “progressione illecita” con la fattispecie di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2020, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’articolo 50 CDFUE, dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Nella propria motivazione, la Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 222/2019, in cui era stato osservato che la Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia) e la Corte di giustizia (sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci) non avevano ritenuto ex se contraria al ne bis in idem la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, esigendo unicamente la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, della prevedibilità del “doppio binario” sanzionatorio, di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità del complessivo risultato sanzionatorio.