Il curatore fallimentare deve rispondere ai questionari del Fisco
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con l’ordinanza n. 2847, depositata ieri, 31 gennaio, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il curatore del fallimento, in quanto detentore delle scritture contabili dell’impresa assoggettata a fallimento, ha l’onere di fornire informazioni all’amministrazione finanziaria a termini dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 in risposta ai questionari, ancorché precedentemente inviati all’imprenditore in bonis, rientrando tale obbligo nella disponibilità delle scritture contabili da parte del curatore, nonché nel più generale obbligo del curatore di esibizione delle scritture contabili a chi ne abbia diritto, salvo che si provi che il curatore o l’imprenditore in bonis non via abbia potuto adempiere, nel termine concesso, per causa non imputabile”.
Una Spa riceveva due questionari da parte dell’Agenzia delle entrate con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla deducibilità di costi relativi ad operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, con concessione di un termine di 90 giorni.
Durante questo lasso di tempo, però, la società falliva, motivo per cui non trasmetteva alcuna risposta e veniva conseguentemente notificato avviso di accertamento con il quale venivano considerati indeducibili i suddetti costi.
Il curatore produceva, in sede di accertamento con adesione, e, poi, in contenzioso, la documentazione attestante la sussistenza delle esimenti di cui all’articolo 110, comma 11, Tuir.
L’Ufficio riteneva pertanto violate le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, in forza delle quali “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il successivo comma 5 dello stesso articolo 31 D.P.R. 600/1973, tuttavia, prevede che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
La Corte di Cassazione, investita della questione ha ritenuto, ha attribuito rilevanza essenziale alle previsioni dell’articolo 86, comma 1, lett. c), L.F., che impone l’obbligo di consegnare al curatore, tra l’altro, le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria (obbligo, tra l’altro, sanzionato, in caso di inosservanza, in capo al fallito).
Il curatore, quindi, deve acquisire la documentazione dell’impresa fallita, al fine di procedere alla ricostruzione dell’attività gestoria, dovendo altresì redigere il bilancio dell’ultimo esercizio e predisporre le rettifiche al bilancio preparato dall’imprenditore.
Da ciò ne discende, secondo la Corte di Cassazione, che il curatore può essere destinatario della richiesta di acquisizione di documentazione da parte dell’ufficio ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973.
D’altra parte, lo stesso articolo 86 L.F., già citato, al comma 2 prevede che il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto.
Il curatore, pertanto, non può sottrarsi alle richieste istruttorie dell’Ufficio finalizzate alla richiesta di documentazione.