Il DDL Carfagna sulla tassazione del trust
di Ennio VialVita Pozzi
La proposta di legge n. 2301 presentata il 14 aprile scorso d’iniziativa del deputato Mara Carfagna affronta il delicato tema della tassazione indiretta dei trust e prende atto della indispensabilità e urgenza di prevedere un’apposita disciplina in materia di applicazione delle imposte indirette ai trust nonché agevolare la costituzione di trust finalizzati, in particolare, a tutelare le categorie sociali più deboli, come i disabili e i minori, o a garantire un interesse pubblico, ovvero istituiti per ordine del giudice.
La disciplina proposta ha lo scopo di evitare che i cittadini italiani scelgano di istituire un trust all’estero a causa delle più favorevoli condizioni di imposizione fiscale.
La proposta si snoda in 8 articoli. Esaminiamo in questa sede alcuni aspetti di interesse.
Innanzitutto l’art. 1 definisce il trust ai fini di cui alla presente legge precisando che per trust si intende, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aia il 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, un rapporto giuridico istituito da una persona, con atto tra vivi o mortis causa, che prevede che tutto o parte del patrimonio della medesima sia posto sotto il controllo di un fiduciario, denominato «trustee», nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
La norma prevede inoltre che i beni del trust costituiscono una massa distinta, non fanno parte del patrimonio del trustee e sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto dello stesso trustee. Il trustee amministra e gestisce i beni ai sensi di quanto stabilito nel contratto di trust.
L’art. 5 della proposta prevede l’introduzione di un comma 3 bis all’art. 6 del Tuir dove si stabilisce che “non costituisce erogazione di reddito l’attribuzione ai beneficiari finali di beni e di diritti conferiti in trust, nonché di reddito e di beni acquistati con tali redditi, da parte del trustee, già tassati in capo al trust“. Si tratta, in sostanza, del caso in cui il trust opaco attribuisce frutti ai beneficiari. Viene sancita normativamente la non tassabilità alla stregua di quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la C.M. 48/E/2007. Qualche perplessità sorge laddove la non tassazione sembra operare solo in relazione ai beneficiari finali e (forse stranamente escludendo) i beneficiari dei frutti che non sono anche beneficiari finali dei beni (si pensi al caso del disponente).
Molto interessante è anche il regime previsto per le imposte indirette.
In materia di imposta di donazione e successione viene definitivamente sancita la debenza del tributo in sede di passaggio finale dei dal trust ai beneficiari superando la tesi attualmente sostenuta dall’Amministrazione secondo cui deve essere colpito il passaggio iniziale dal disponente al trustee.
Vengono aggiunti un paio di commi all’art. 1 del D. Lgs. 346/1990.
Il comma 4-ter prevede che in caso di conferimenti in trust per atto tra vivi, alla costituzione di diritti reali di godimento, alla rinunzia a diritti reali o di credito e alla costituzione di rendite e di pensioni o di altre liberalità, quando sia ancora in vita il disponente, si applica l’imposta sulle donazioni, con l’aliquota in vigore al momento in cui il trustee attribuisce i beni e i diritti a ciascuno dei beneficiari risultanti al termine del trust, ovvero all’atto dello scioglimento del trust o dello scioglimento anticipato disposto dal trustee, non manifestandosi al momento della devoluzione in trust alcun arricchimento dei beneficiari.
In sostanza, viene sposata in toto la tesi sostenuta dalla migliore dottrina e giurisprudenza.
Il comma 4-quater prevede una disposizione di tenore analogo nel caso in cui il disponente sia morto al momento dell’attribuzione ai beneficiari. In questo caso si applicherà l’imposta di successione in luogo di quella di donazione.
L’art. 27 co. 1 del D.P.R. 131/1986, che attualmente dispone che gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa, viene integrato con l’indicazione che i trust sono tassati all’atto dell’effettivo trasferimento ai beneficiari o alle altre persone aventi diritto, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
Viene poi stabilito che in sede di attribuzione dei beni al trust si paga solo l’imposta di registro di 200 euro ed eventualmente quelle ipocatastali di 50 euro.