Il caso riguarda una società in liquidazione con un credito Iva emergente dalla dichiarazione Iva 2020, sulla quale è stato apposto il visto di conformità.
Volendo utilizzare, dunque, il credito in compensazione, la suddetta società si rivolge all’Agenzia delle entrate, per sapere se la presenza di importi a debito Imu, iscritti a ruolo a titolo provvisorio, possano impedire l’utilizzo del credito Iva in compensazione.
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010, “A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…“.
Sul punto erano già intervenute le circolari 4/E/2011 e 13/E/2011, precisando che rientrano nel novero delle “imposte erariali” le imposte dirette, tra cui anche l’Irap, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.
Sennonché, successivamente, è stata introdotta, come noto, l’Imu, il cui gettito è, in parte, riservato a favore dello Stato.
Tuttavia, come specificato nella risposta all’istanza di interpello in esame, questa circostanza non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale: ciò viene confermato anche dal fatto che le attività di accertamento, contenzioso e rimborso sono affidate tutte ai Comuni.
Dovendo quindi escludersi la natura erariale dell’Imu, l’Agenzia delle entrate conclude ammettendo la possibilità di compensare l’Iva a credito pur in presenza di importi iscritti a ruolo a titolo di Imu.