Il debito Imu iscritto a ruolo non blocca le compensazioni
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Non scatta il divieto di compensazione se gli importi iscritti a ruolo, anche se di importo superiore a 1.500 euro, sono riconducibili a tributi diversi dalle imposte erariali, come, ad esempio, l’Imu.
È questo, in estrema sintesi, quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 385, pubblicata nella giornata di ieri, 22 settembre.
Il caso riguarda una società in liquidazione con un credito Iva emergente dalla dichiarazione Iva 2020, sulla quale è stato apposto il visto di conformità.
Volendo utilizzare, dunque, il credito in compensazione, la suddetta società si rivolge all’Agenzia delle entrate, per sapere se la presenza di importi a debito Imu, iscritti a ruolo a titolo provvisorio, possano impedire l’utilizzo del credito Iva in compensazione.
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010, “A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…“.
Sul punto erano già intervenute le circolari 4/E/2011 e 13/E/2011, precisando che rientrano nel novero delle “imposte erariali” le imposte dirette, tra cui anche l’Irap, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.
Sennonché, successivamente, è stata introdotta, come noto, l’Imu, il cui gettito è, in parte, riservato a favore dello Stato.
Tuttavia, come specificato nella risposta all’istanza di interpello in esame, questa circostanza non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale: ciò viene confermato anche dal fatto che le attività di accertamento, contenzioso e rimborso sono affidate tutte ai Comuni.
Dovendo quindi escludersi la natura erariale dell’Imu, l’Agenzia delle entrate conclude ammettendo la possibilità di compensare l’Iva a credito pur in presenza di importi iscritti a ruolo a titolo di Imu.