Il decollo delle ZFU attende solo i bandi
di Luigi ScappiniÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9.10.2013, n. 237, la Circolare Mise 30.9.2013, n. 32024 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al rifinanziamento, avvenuto ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (c.d. “Decreto Crescita-bis”) convertito con la L. 17.12.2012, n. 211, del regime di favore previsto per l’esercizio di attività in alcune zone depresse, individuate nelle Regioni Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia.
Ci stiamo riferendo alle cosiddette Zone Franche Urbane (ZFU).
La Circolare fa seguito al D.M. 10.4.2013 (pubblicato sulla G.U. 11.7.2013, n. 161) con cui sono state individuate le zone interessate ed i requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione, che consiste nell’esenzione dal versamento:
- di IRPEF/IRES, IRAP, IMU (si dovrà capire se l’esenzione in futuro avrà ad oggetto o meno l’annunciata service tax che andrà a sostituire l’IMU e la TARES) e
- dei contributi previdenziali.
L’agevolazione verrà fruita riducendo i versamenti da effettuarsi tramite modello F24.
Attualmente, per completare il quadro di riferimento, manca all’appello il bando, previsto dall’articolo 8, comma 2, lett. a) del D.M. 10.4.2013, da emanarsi sempre a cura del Mise, con cui stabilire caratteristiche e modalità di presentazione della domanda per l’accesso al regime di favore.
Sono interessate le zone:
- individuate dalla Delibera del CIPE n. 14/2009;
- non rientranti direttamente nella Delibera di cui sopra, ma a suo tempo valutate quali “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla stessa;
- individuate nella Legge della Regione Sicilia n. 11/2010, e
- appartenenti ai Comuni della provincia di Carbonia – Iglesias (in via sperimentale).
Possono fruire dell’agevolazione in oggetto le micro e piccole imprese, costituite nel termine del 31.12.2015, che presentino nelle zone di cui sopra un ufficio o un locale destinato all’attività, anche amministrativa.
Si ricorda come, per effetto di quanto previsto all’Allegato 1 del Regolamento (CE) 6.8.2008, n. 800/2008 ed al D.M. 18.4.2005 (norme cui espressamente rimanda l’articolo 3 del D.M. 10.4.2013) si considerano:
- microimprese, quelle con meno di 10 occupati ed un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro,
- piccole imprese, quelle con meno di 50 occupati ed un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 10 milioni di euro.
Per espressa previsione, a prescindere dalle caratteristiche proprie, non possono accedere al regime di favore:
- le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000;
- le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all’Allegato I sul finanziamento dell’Unione europea;
- le imprese del settore carbonifero, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- le imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e
- le imprese che, pur rispettando i requisiti richiesti, sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
L’articolo 3 del D.M. 10.4.2013 prevede inoltre che possano accedere all’agevolazione sia i “nuovi minimi”(previa opzione per l’applicazione dell’IVA in via ordinaria) che i cd. “forfettini” (previa rinuncia al regime agevolato).
La Circolare del Mise offre anche un’importante apertura nei confronti delle neonate STP (società tra professionisti): testualmente si legge infatti che “…possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle imprese”, lasciando supporre che il Ministero si riferisca proprio a esse.
Come sopra anticipato, l’agevolazione consiste nell’esenzione da IRPEF/IRES, nel limite di € 100.000 su base annua ed in misura decrescente secondo le seguenti percentuali:
100% | per i primi 5 periodi di imposta |
60% | per i periodi d’imposta dal sesto al decimo |
40% | per i periodi undicesimo e dodicesimo |
20% | fino al quattordicesimo periodo di imposta |
L’esenzione IRAP, in ossequio a quanto previsto con l’originario art. 1, comma 341, lett. b) della Finanziaria 2007, si applica per i primi 5 periodi di imposta dall’accoglimento dell’istanza, considerando un valore della produzione netta di € 300.000 su base annua; l’esenzione IMU per gli immobili siti nelle zone ZFU ed utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa è (era) prevista per un quadriennio.
Da ultimo, si evidenzia come anche le agevolazioni contributive spettano in misura decrescente, al pari di quanto previsto ai fini IRPEF/IRES: l’esenzione può avere a oggetto solamente contributi dovuti per rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi.