Il decreto crescita e gli enti del terzo settore
di Guido MartinelliLa legge di conversione del c.d. “decreto crescita” (D.L. 34/2019; atto C. 1807) approvata dalla Camera dei deputati e ora al Senato per la sua approvazione definitiva contiene due novità di rilevante interesse per il mondo degli enti su base associativa in generale e per quelli del terzo settore in particolare.
La prima è inserita all’articolo 14 sotto la fuorviante rubrica “enti associativi assistenziali”.
Contiene due commi che intervengono, entrambi (sic!) sulla medesima norma, l’articolo 148, comma 3, Tuir.
Un po’ di storia. Il testo dell’articolo 148, nel testo in vigore fino all’anno scorso, consentiva, in deroga al principio generale di imponibilità dei corrispettivi specifici versati dagli associati, la defiscalizzazione per una serie di enti su base associativa.
L’articolo 89, comma 4, del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) interveniva sull’articolo 148, comma 3, Tuir riducendo la tipologia di enti associativi potenzialmente beneficiari della agevolazione. Tale novella, però, sulla base di quanto previsto dall’articolo 104, comma 2, dello stesso codice, entrerà in vigore: “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione europea di cui all’articolo 101 comma 10 e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro”.
La non applicabilità immediata di detta modifica è stata confermata con l’articolo 5 sexies L. 172/2017 (di conversione del D.L. 148/2017) che, fornendo una interpretazione autentica del citato articolo 104 del codice del terzo settore espressamente prevede che “L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. …”.
Tutto chiaro? Sembrava.
Infatti con la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) venne inserita una modifica all’articolo 148, comma 3, inserendo, tra gli enti beneficiari della defiscalizzazione, anche le: “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizio di pubblico interesse”.
Il problema era che questa modifica venne inserita facendo riferimento al testo che sarebbe entrato in vigore in virtù della modifica di cui all’articolo 89 codice terzo settore e non del testo in vigore al 1° gennaio 2019.
Analogo problema stava nascendo con gli enti assistenziali, introdotti dal D.L. 34/2019 nel “nuovo” articolo 148 Tuir ma già ricompresi nel testo vigente.
Indubbio ingorgo legislativo che imponeva una messa a sistema.
Ecco allora che l’articolo 14, comma 1, della bozza di legge di conversione del D.L. 34/2019, approvato dalla Camera, riscrive il testo dell’articolo 148 Tuir da considerarsi vigente ad oggi, mentre il secondo comma riscrive la medesima norma nel testo che entrerà in vigore a far data dal periodo di imposta successivo alla piena operatività del Runts e una volta ottenuta l’autorizzazione UE.
L’altra norma che va ad impattare in maniera importante sugli enti del terzo settore è contenuta al comma 4 bis dell’articolo 43.
Viene infatti previsto che, in deroga al termine di cui all’articolo 101, comma 2, del codice del terzo settore (i famosi 24 mesi dall’entrata in vigore del codice del terzo settore, che sarebbero scaduti il prossimo 3 agosto) “i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020”.
Questa proroga, forse per altri profili anche auspicabile, ci pone immediatamente di fronte a due considerazioni.
Cosa c’entrano le “bande musicali”? Infatti non esiste un riconoscimento pubblico per queste realtà associative, se non in qualche legislazione regionale; pertanto queste realtà o sono già costituite in forma di onlus, aps o odv (e allora non sarebbe stato necessario comunque indicarle) o, ove fossero semplici associazioni ex articolo 36 e ss cod. civ., non sono tenute ad alcun termine di adeguamento dello statuto.
Ma, ben più importante, se tale termine è stato assegnato ai fini della trasmigrazione dagli attuali registri al futuro Runts, la conseguenza che ne deriva è che la sua attivazione non potrà che essere successiva al termine concesso.
Viene quindi confermato che la completa operatività della riforma del terzo settore, anche per la sua parte di carattere fiscale, non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2021.
Riaprendo, poi, il termine che era già scaduto lo scorso 20 gennaio, viene concessa la medesima scadenza del 30 giugno 2020 anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali.
Ricordiamo, infine, cambiando un attimo argomento, che anche gli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa sono soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
La logica di compliance delle nuove “pagelle fiscali” è infatti quella di valutare tutte le partite Iva il cui codice attività sia compreso in quelli per i quali è stato approvato l’apposito modello e che non presentano una clausola di esclusione.
E qui ci troviamo di fronte ad una sorpresa. Gli enti del terzo settore non commerciali sono espressamente esclusi; gli altri enti non commerciali non iscritti al Runts, che ne possiedono i requisiti, invece, sì.
Continua ad esserci una diversità di trattamento di cui ci piacerebbe capire la “ratio”.