26 Giugno 2014

Il decreto crescita in pillole

di Giovanni Valcarenghi
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Si sintetizzano i principali interventi in campo fiscale del D.L. 91/2014.

Credito di imposta comparto agricolo – Art. 3

Viene introdotto, al fine di sostenere il “Made in Italy”, un credito di imposta per tutte le imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell’Allegato di cui sopra, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio. Il credito, concesso limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai due successivi, spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito incontra il tetto massimo di euro 50.000.

Le risorse complessive messe a disposizione per il credito riconosciuto alle imprese sono pari a: 500.000 euro per il 2014; 1.000.000 euro per il 2015 e 2016.

In maniera similare viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Beneficiarie sono, anche in questo caso, le imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nel medesimo Allegato di cui sopra. Il credito viene riconosciuto, anche in questo caso nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro. Anche in questo caso la concessione dell’agevolazione è prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.

Le risorse complessive messe a disposizione per il credito riconosciuto alle reti sono pari a: 4.500.000 euro per il 2014; 9.000.000 euro per il 2015 e 2016.

Entrambi i crediti così determinati devono essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono concessi e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi ed effetti di cui all’art.17 del D.Lgs. n.241/97. I credito non concorrono alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, comma 5 del Tuir.

Entrambi i decreti devono ottenere l’autorizzazione comunitaria. Con decreti ministeriali separati, da emanarsi nel termine di 60 giorni a decorrere dal 24 giugno 2014, saranno disciplinate condizioni, termini e modalità di fruizione dei due crediti di imposta.

Assunzioni in agricoltura – Art. 5

Viene introdotto un incentivo per le assunzioni nel comparto agricolo, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex articolo 2135 del codice civile.

Le assunzioni devono avvenire tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata almeno triennale, che garantiscano al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno e redatti in forma scritta.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori, essi, oltre ad avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per fruire dell’incentivo, le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’incentivo e’ determinato in misura pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi.

Esso è riconosciuto unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

a) per le assunzioni a tempo determinato:

  • 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
  • 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
  • 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.

L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Irap in agricoltura – Art. 5

Viene introdotto uno sgravio ai fini Irap a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 11 del D.Lgs.n. 446/97.

In particolare, viene previsto che le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Detrazioni Irpef – Art. 7

Viene introdotta una detrazione Irpef in favore dei giovani agricoltori.

Ai sensi del nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 16 del Tuir, infatti, ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.

La detrazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.

Reddito dominicale e agrario – Art. 7

Viene abrogato il comma 1 dell’articolo 31 del Tuir, con la conseguenza che non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non siano stati coltivati, neppure in parte, per un’intera annata.

Vengono inoltre rideterminati i redditi dominicali e agrari per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, nonchè a decorrere dal periodo di imposta 2016, in misura pari a: 15% per gli anni 2013 e 2014; 30% per l’anno 2015 e 7% a decorrere dall’anno 2016.

Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a: 5% per gli anni 2013 e 2014; 10% per il 2015.

Gli incrementi individuati si applicano sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui sopra.

Agevolazioni per investimenti – Art. 18

Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015.

Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Sono ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d’imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. È previsto un limite minimo di investimento, pari all’importo unitario di 10.000 euro.

Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

L’impresa decade dall’agevolazione quando:

  • l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
  • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1 DPR n. 600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Ace – Art. 19

Il Legislatore interviene nuovamente sull’Aiuto alla crescita economica (ACE) prevedendo nello specifico che:

  • per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione si rende applicabile alle società la cui ammissione alla quotazione avviene a decorre dal 25 giugno 2014 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;
  • per tutte le società è previsto che possano fruire, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d’imposta applicando all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 Tuir. Il credito d’imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell’Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Societario – Artt. 20 e 21

Vengono introdotte alcune modifiche al codice civile. Nello specifico:

  • viene modificato l’articolo 2437-ter, comma 3 di modo che, per quanto riguarda le società con azioni quotate in mercati regolamentati, lo statuto può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato non solo in base alla media dell’ultimo semestre, ma anche da parte degli amministratori, sentito il collegio sindacale e i revisori;
  • viene modificato l’articolo 2343-bis comma 2 con la conseguenza che in ipotesi di acquisizione della società da promotori, soci e amministratori, il cedente può presentare la relazione giurata di stima o non allegare la relazione nel caso in cui il conferimento è rappresentato da valori mobiliari di valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato o, in alternativa da beni in natura e crediti di valore pari al fari value di bilancio o, da ultimo, nel caso di presentazione di una stima da parte di un esperto indipendente;
  • viene sostituito il comma 2 dell’articolo 2500­-ter con la conseguenza che nella trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, nel caso Srl, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo;
  • modificando l’articolo 2441, comma 2, l’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta;
  • per mezzo della modifica all’articolo 2327, il capitale sociale minimo previsto per le Spa passa da 120.000 a 50.000 euro.

Il Governo perseguendo l’obiettivo di fornire forme alternative di approvvigionamento di risorse alle imprese, interviene in merito all’emissione di prestiti obbligazionari prevedendo, da un lato l’eliminazione del tetto massimo di emissione pari al doppio del capitale sociale e, dall’altro a elimina il divieto di riduzione del capitale per le società che hanno emesso obbligazioni.

Per quanto concerne le Spa viene introdotta la facoltà dio procedere all’emissione di azioni aventi voto plurimo, nonché con voto limitato.

Incremento diritti CCIAA – Art. 20

Le imprese, attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, contribuiscono al finanziamento dell’Oic che fornirà supporto all’attività del Parlamento e degli organi di Governo in materia normativa contabile ed esprimerà pareri.