L’articolo 34 D.L. 23/2020, pertanto, impone alle Casse private, prima dell’erogazione dell’indennità, ulteriori verifiche, che, però, richiedono un incrocio dei dati con quelli a disposizione dell’Inps.
Questo, inevitabilmente, comporta un differimento nella corresponsione degli importi, nonostante fossero già stati effettuati tutti i controlli sulle domande inviate, con conseguente annuncio dell’imminente erogazione delle somme.
In considerazione di quanto appena esposto, dunque, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha annunciato, nella giornata di ieri, 9 aprile, la sospensione dell’accoglimento delle nuove istanze, nonché del relativo pagamento di quelle già accolte, in attesa delle necessarie direttive ministeriali in merito.
Secondo le prime anticipazioni, la strada che sarà percorsa si sostanzierà nella richiesta di un’autocertificazione ai professionisti, finalizzata ad attestare l’iscrizione, in via esclusiva, alla Cassa privata.
Si tratta, invero, della scelta già manifestata dalla Cassa Forense, la quale, sempre nella giornata di ieri, ha annunciato l’invio immediato, a tutti gli iscritti che hanno presentato domanda, di una comunicazione con la quale si invitano i professionisti al completamento dell’istruttoria, rilasciando apposita dichiarazione attestante l’iscrizione in via esclusiva a Cassa Forense. Tale integrazione non influirà in alcun modo sull’ordine di arrivo delle domande originariamente presentante, ma impedirà comunque l’accoglimento della domanda in caso di mancata integrazione entro la data del 30 aprile.
Il differimento dei pagamenti è tuttavia, in ogni caso, inevitabile.
Ancora nessuna comunicazione è stata invece diffusa dall’ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) che aveva già avviato l’accredito delle indennità ai richiedenti.
Al di là delle scelte che saranno adottate a fronte della sopravvenuta previsione normativa, dubbi interpretativi potrebbero sorgere anche in considerazione della lettera della nuova disposizione, soprattutto con riferimento ai titolari di redditi da pensione.
Il generale requisito della non titolarità “di trattamento pensionistico” induce infatti a ritenere rilevanti, ai fini dell’esclusione dall’indennità, non soltanto le pensioni dirette (pensioni di anzianità e vecchiaia), ma anche quelle indirette (pensione ai superstiti o di reversibilità).
La confusione in merito alla posizione dei titolari di trattamento pensionistico è tra l’altro acuita dalle previsioni del maxiemendamento alla Legge di conversione del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che modifica l’articolo 44, con il quale è stato istituito il Fondo di ultima istanza, a favore, tra l’altro, dei professionisti iscritti alle Casse private, introducendo una preclusione limitata ai soli titolari di pensioni dirette.
Come sottolineato dal Presidente della Cassa Dottori Commercialisti, Walter Anedda, “In sintesi un DL, con DM attuativo, modificato da altro D.L. che dovrà essere convertito, il cui testo è però modificato potenzialmente dalla Legge di Conversione del primo DL. Se avete mal di testa, non siete i soli”.