Il decreto prezzi del Mite: come cambiano il superbonus e le altre agevolazioni
di Sergio PellegrinoNella giornata di ieri si è finalmente conosciuto il contenuto del tanto atteso decreto del Ministro della Transizione Ecologica che fissa i prezzi massimi applicabili per la maggior parte degli interventi di efficientamento energetico, ma che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Va da subito evidenziato come il provvedimento “rivoluzioni” l’approccio su cui si fondano il superbonus e le altre agevolazioni di carattere energetico.
Il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce, innanzitutto, che i criteri indicati nel decreto si applichino ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sia in caso di fruizione diretta della detrazione che in caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il decreto “poggia” sull’Allegato A, che individua appunto i prezzi massimi da applicare alle principali tipologie di beni che caratterizzano gli interventi di questo tipo, sostituendo l’Allegato I del decreto Requisiti.
Senonché, mentre l’Allegato I ha sin qui avuto un’applicazione residuale, essendo il criterio centrale per la determinazione delle spese ammissibili quello fissato dal punto 13 dell’Allegato A del decreto Requisiti, fondato sull’utilizzo dei prezziari, la logica adesso si sovverte totalmente: l’ammontare massimo di spese agevolabili si determina applicando i prezzi massimi fissati dall’Allegato A, e il confronto con i prezzi risultanti dai prezziari regionali e Dei diventa invece del tutto marginale, interessando soltanto le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A.
Rispetto alla bozza che era circolata nei giorni scorsi, la buona notizia è che i prezzi in questione non sono onnicomprensivi: in calce alla tabella contenuta nell’Allegato A, viene precisato come i costi si debbano considerare al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relativa alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Pur essendo stati gli importi ridotti rispetto a quelli ipotizzati in precedenza, si tratta di un aspetto positivo, visto che la paventata “onnicomprensività” preoccupava moltissimo tutti gli operatori del settore.
È chiaro che, voce per voce, bisognerà capire quali saranno i criteri da utilizzare per computare i costi di installazione e manodopera, e il conseguente impatto che questi avranno a livello di importi agevolati, per cercare quanto meno di “attenuare” gli effetti, che saranno inevitabilmente negativi, rispetto alla situazione ante-modifica.
L’articolo 5 del decreto prevede che entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi stabiliti dall’Allegato A verranno aggiornati, tenendo conto degli esiti derivanti dal monitoraggio svolto da Enea e dei costi di mercato.
Aspetto importante è quello relativo alla decorrenza delle novità.
Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente all’entrata in vigore.
Questo vuol dire che sono “al riparo” dalle nuove più restrittive regole non soltanto i lavori già iniziati, ma anche quelli in procinto di esserlo.
In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alla “richiesta del titolo edilizio”, questo comporta che, anche nel caso degli interventi più complessi, come ad esempio un’operazione di demolizione e ricostruzione che non può avvenire con la presentazione di una Cila-Superbonus, e per la quale viene richiesto un permesso di costruire (o presentata una Scia Alternativa), sarà sufficiente la presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire nei prossimi 30 giorni per legittimare l’applicazione delle regole attuali.