Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% – I° parte
di Debora ReverberiIl lungo iter di conversione in Legge del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), destinato a terminare entro il 18.07.2020, reca modifiche sostanziali alla disciplina del c.d. superbonus 110% delineata rispettivamente agli articoli 119, per quanto concerne gli interventi a detrazione maggiorata e 121, per quanto concerne le specifiche opzioni di fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
Le principali novità apportate all’articolo 119 durante l’esame in V Commissione della Camera, investono molteplici aspetti dell’agevolazione:
- l’estensione dell’incentivo ai lavori realizzati dagli Enti del Terzo settore e dalle Asd e Ssd per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;
- l’eliminazione della previgente causa di esclusione specifica del superbonus del 110% all’effettuazione di interventi di ecobonus su edifici monofamiliari abitazioni secondarie del contribuente, con riconoscimento dell’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica su due unità immobiliari;
- l’esclusione degli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- la proroga al 30.06.2022 per i soli interventi effettuati su immobili Iacp;
- l’inclusione, nei limiti stabiliti per l’ecobonus, degli interventi di demolizione e ricostruzione;
- l’ammissibilità alla detrazione degli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici congiuntamente all’effettuazione di un intervento sismabonus agevolabile;
- l’abbassamento dei limiti di spesa per alcuni interventi ecobonus originariamente previsti dal Decreto e la rimodulazione in misura inversamente proporzionale al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Le principali modifiche contenute nel testo dell’articolo 119 D.L. 34/2020 approvato dalla Camera dei deputati sono dettagliate nella seguente tavola sinottica:
Articolo 119 comma 9 lettere d-bis)-e) | Estensione dell’ambito applicativo soggettivo |
Sono compresi gli interventi realizzati:
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Articolo 119 comma 10 | Numero massimo di unità immobiliari per ecobonus |
Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus dei commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio |
Articolo 119 comma 15-bis | Categorie catastali escluse |
Il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A 1 – abitazioni di tipo signorile A8 – abitazioni in ville A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. |
Articolo119 comma 3-bis | Proroga per Iacp |
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Articolo119 comma 1-3 | Ampliamento degli interventi c.d. ecobonus ammissibili |
Nel rispetto dei requisiti minimi del comma 3 (miglioramento della classe energetica) sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. L’agevolazione per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari (comma 1, lettera c) è riconosciuta anche:
Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi trainanti di cui al comma 1, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1, fermi restando i requisiti tecnici minimi previsti al comma 3 (miglioramento della classe energetica) |
Articolo 119 comma 4-bis | Ampliamento degli interventi c.d. sismabonus ammissibili |
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici c.d. sismabonus previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi |
Articolo 119 comma 1 lettere a) e b) | Abbassamento dei limiti di spesa per ecobonus |
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (comma 1 lettera a) i limiti di spesa sono i seguenti:
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera b) i limiti di spesa sono i seguenti:
Per gli interventi sugli edifici unifamiliari (o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera c) il limite di spesa resta pari ad euro 30.000. |
Articolo 119 comma 13-bis | Precisazioni sull’asseverazione del tecnico abilitato |
L’asseverazione del tecnico abilitato, obbligatoria in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, è rilasciata: al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal) sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta:
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