Anche l’articolo 121, che disciplina in via sperimentale per i soli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 la modalità difruizione, alternativa alla detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo, di alcune detrazioni in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito di imposta o sconto sul corrispettivo, è stato incisivamente modificato in sede referente.
Le novità apportate e i chiarimenti forniti sulla disciplina dell’opzione per la cessione o scontoin fattura in luogo delle detrazioni fiscali riguardano i seguenti temi:
la precisazione che in caso di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il contributo viene recuperato dai medesimi sottoforma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, può essere cedutoanche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari e può coinvolgere più fornitori;
la previsione che la trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta operi solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
l’introduzione della possibilità di esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori(SAL);
l’indicazione degli interventi di restauro delle facciate (c.d. bonus facciate) per cui spetta l’opzione;
nel caso di trasformazione in crediti di imposta, la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
la proroga del termine di adozione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate a 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio;
la possibilità di esercitare l’opzione avvalendosi dei soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.
Le principali modifiche contenute nel testo dell’articolo 121 D.L. 34/2020 approvato dalla Camera dei deputati sono dettagliate nella seguente tavola sinottica:
Articolo 121 comma 1 lettera a)
Precisazioni sullo sconto sul corrispettivo
In luogo dell’utilizzo diretto in detrazione fiscale il contributo del 110% può essere fruito tramite opzione di sconto sul corrispettivo, che anticipa il fornitore e che poi recupera sottoforma di credito d’imposta, con facoltà di cessione a terzi.
Le precisazioni fornite riguardano:
l’importo del credito di imposta spettante, pari alla detrazione fiscale;
la possibilità di coinvolgimento nell’opzione di più fornitori;
la facoltà di cessione del credito anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari
Articolo 121 comma 1 lettera b)
Precisazioni sulla trasformazione in credito d’imposta
In luogo dell’utilizzo diretto in detrazione fiscale il contributo del 110% può essere fruito tramite opzione per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La precisazione fornita attiene la trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta, che opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti
Articolo 121 comma 1-bis
Opzione esercitabile in relazione a ciascun SAL
L’opzione è esercitabile in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Per gli interventi ammissibili al superbonus 110% di cui all’articolo 119 i SAL sono soggetti ai seguenti limiti:
numero massimo di SAL per ciascun intervento complessivo pari a 2;
ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo
Articolo 121 comma 2 lettera d)
Precisazioni sull’opzione per interventi del bonus facciate
Possono beneficiare dell’opzione gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi:
i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (ex articolo 1, comma 220, Legge 160/2019)
Articolo121 comma 3
Disapplicazione del divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo oltre 1.500 euro
In deroga all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, il credito d’imposta derivante dall’opzione è compensabile anche in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro
Articolo121 comma 7
Proroga del termine di adozione del provvedimento attuativo del direttore dell’AdE
La definizione delle modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni da effettuarsi in via telematica, è demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 34/2020, in luogo dell’originario termine del 19.06.2020
Articolo121 comma 7
Soggetti legittimati alla comunicazione dell’opzione
I dati relativi all’esercizio dell’opzione sono comunicati esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate dal provvedimento del direttore dell’AdE, avvalendosi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1999 ovvero:
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
gli altri incaricati individuati con decreto del Mef
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