Il Decreto Sostegni bis e lo sport
di Guido MartinelliAnche la lettura della bozza di Decreto Sostegni bis evidenzia una particolare attenzione, da parte del legislatore, in questa fase emergenziale per il mondo dello sport.
L’articolo 1, nel rinnovare alcune forme di contribuzione a fondo perduto le riserva, comunque, agli operatori economici.
Pertanto, come già accaduto con il primo Decreto Sostegni, se ne potranno avvantaggiare solo i sodalizi che hanno proventi di natura “commerciale” (cioè assoggettati ad Iva) e che, quindi, potranno documentare la percentuale di perdite ivi indicato.
Ricordo che l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche i proventi “decommercializzati” delle SSD non potranno essere considerati al fine della determinazione della percentuale di perdita del fatturato richiesta.
Se ne potranno avvantaggiare anche i tecnici sportivi che operano con partita Iva.
Il successivo articolo 2 prevede un ulteriore fondo “per il sostegno delle attività economiche chiuse”.
Qui, a prescindere dall’annoso problema di cosa debba intendersi per “attività economiche” l’esclusione appare quasi beffarda, in quanto la chiusura dell’attività economica a causa del Covid deve esserci stata dal 1° gennaio 2021 alla “data di conversione del presente decreto” quindi sicuramente successiva alla riapertura delle palestre.
Ci si augura che il testo definitivo o comunque la legge di conversione in qualche modo rimedi a questa che sembra proprio una piccola beffa (ad esempio potrebbero essere ricompresi gli impianti natatori al chiuso, in fase di riapertura al 1° luglio, e non le palestre).
Di notevole interesse appare essere la norma prevista all’articolo 4.
Viene infatti riproposto il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
La disciplina si riferisce ai canoni di locazione relativi al periodo gennaio – maggio 2021.
In questo caso, però, per le SSD il credito spetta solo in presenza di un calo medio mensile di fatturato non inferiore al 30% nel periodo aprile 2020 – marzo 2021 rispetto ai dodici mesi antecedenti.
Detto requisito non è richiesto per le associazioni che abbiano solo proventi di natura istituzionale nonché per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’articolo 10 disciplina le misure di sostegno specificatamente destinate al settore sportivo.
Il primo comma estende il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive già previsto per il 2020 a tutto il 2021 finanziandolo con ulteriori 90 milioni di euro.
Viene previsto un ulteriore fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid 19.
Le modalità di erogazione di questo contributo saranno determinate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
È stato poi implementato di ulteriori 180 milioni di euro il fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Anche in questo caso un apposito decreto fisserà le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché la procedura di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.
Viene poi autorizzato il Credito sportivo ad utilizzare il fondo previsto dal comma 12 dell’articolo 90 L. 289/2002 al fine di prestare garanzia per finanziamenti richiesti da leghe o da società professionistiche impegnate in competizioni il cui fatturato derivante da diritti audiovisivi sia inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo per il 2019.
L’articolo 32 disciplina la possibilità, sia per le Ssd che per le Asd, di ottenere un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ivi compresi i costi per i tamponi.
L’articolo 44 rinnova la previsione della indennità per i collaboratori sportivi (la rubrica ora parla di collaboratori mentre i decreti precedenti faceva riferimento ai lavoratori: effetto del rinvio al 2024 della riforma del lavoro sportivo?).
Viene confermato in capo alla società Sport e salute l’onere di erogare detta indennità nell’ammontare massimo di 155,3 milioni di euro.
Ai soggetti che nel 2019 hanno percepito oltre 10 mila euro spettano 1.600 euro, quelli che hanno percepito tra 4 mila e 10 mila euro riceveranno 1.070 euro, a quelli che hanno percepito meno di 4 mila euro spettano 540 euro.
In questo caso i lavoratori dovranno attestare la persistenza dei presupposti per ciascuno dei due mesi di riferimento (aprile/maggio 2021).
Vengono, poi, “sbloccate” le indennità di coloro i quali, sussistendone i requisiti, ne avevano però fatto richiesta sia all’Inps che a Sport e Salute.