8 Giugno 2019

Il decreto sull’enoturismo

di Luigi Scappini
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Il Legislatore, con la Legge di Bilancio per il 2018, un po’ a sorpresa (erano in fase di gestazione due differenti proposte di legge), ha legiferato in merito al c.d. enoturismo, definendolo, come “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine” (cfr. comma 502).

Come spesso accade, l’effettiva applicabilità della norma era demandata all’emanazione di un decreto da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; decreto che finalmente ha visto la luce ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15.04.2019.

In particolare, il decreto si è occupato di definire requisiti e standard minimi di qualità necessari ai fini dell’esercizio dell’attività enoturistica, attività che ove svolta da un imprenditore agricolo singolo o associato, si considera connessa.

L’articolo 1 del decreto, al comma 3 si occupa di definire meglio il concetto di enoturismo individuando varie tipologie di attività caratterizzanti:

  1. attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo ai prodotti IGP e DOP, nel cui areale si svolge l’attività. Sono tali, a titolo esemplificativo:
  • le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda e alle cantine;
  • la visita ai luoghi in cui vengono esposti i vecchi strumenti di lavorazione della vite e produzione del vino;
  1. iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo comprensive della vendemmia didattica;
  2. attività di degustazione e commercializzazione dei prodotti aziendali anche in abbinamento ad alimenti. A tal fine, il successivo articolo 2, comma 2, si occupa di precisare che l’eventuale abbinamento deve essere effettuato esclusivamente con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda, anche attraverso manipolazione o trasformazione, pronti al consumo e strettamente correlati al territorio. Viene, inoltre, espressamente previsto che non è possibile offrire, all’interno dell’attività enoturistica, un servizio di ristorazione che, nel caso di sua erogazione, rientrerà nel servizio agrituristico eventualmente previsto dall’azienda vitivinicola.

Il precedente comma 1 dell’articolo 2 individua alcuni parametri minimi che debbono essere rispettati che, in alcuni casi, restringono l’ambito di applicabilità della norma in quanto rendono impegnativo svolgere l’attività enoturistica, soprattutto nel caso di piccole realtà vitivinicole che nella realtà caratterizzano il panorama italiano.

Ci stiamo riferendo, ad esempio, all’obbligo di apertura settimanale o anche stagionale, per un numero minimo garantito di 3 giorni, che possono ricomprendere anche la domenica o i festivi e i prefestivi, o l’obbligo di una pagina web aziendale e di esposizione di materiale informativo dell’azienda e dei prodotti in almeno 3 lingue.

Il personale deve essere compreso tra il titolare o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda e collaboratori esterni e devono avere adeguate competenze e conoscenze sia in merito al territorio sia alla degustazione dei prodotti offerti.

A tal fine, l’articolo 2, comma 3 prevede che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possano promuovere, in via autonoma o in sinergia con le organizzazioni più rappresentative del settore, vitivinicolo e agroalimentare, nonché con gli enti preposti o abilitati, corsi di formazione teorico-pratica.

Ai fini della piena applicabilità della norma manca però ancora un passaggio. Infatti, il comma 4 prevede espressamente che, ferma l’applicazione dei parametri individuati con il decreto, è data facoltà alle singole Regioni, come del resto avviene anche per le attività similari quali l’agriturismo e le fattorie didattiche, di definire le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie.

A chiusura il decreto prevede una netta separazione tra l’enoturismo e le altre attività connesse di ricezione e ospitalità quali la fattoria didattica, l’agriturismo e la multifunzionalità.

Senza soffermarsi su alcune criticità del sistema così delineato, qui si vuole evidenziare come la struttura sia stata realizzata in funzione non tanto del mondo agricolo quanto nei confronti di tutti i soggetti che operano nel mondo vitivinicolo, comprensivi degli imbottigliatori puri.

Ne è una conferma la circostanza che il Legislatore si premura di evidenziare come l’attività sia da considerarsi come connessa solamente nel caso di rispetto del requisito soggettivo (l’essere imprenditori agricoli), il che per difetto estende la possibilità di esercitare l’attività enoturistica anche da parte di altri soggetti, a prescindere perfino dalla circostanza che essi non siano “agricoli” da intendersi quali società agricole che quindi svolgono in via esclusiva attività di cui all’articolo 2135 cod. civ..

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