Ne consegue che, ad esempio, se il bilancio dell’esercizio 2023 è stato approvato in data 24.4.2024, il termine per il deposito dello stesso scade il prossimo 24.5.2024.
Il bilancio deve essere trasmesso nel formato XBRL, sulla base della cosiddetta tassonomia, al fine di uniformare la classificazione delle voci contabili. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione “2018-11-04”.
Il bilancio deve obbligatoriamente contenere lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario. Tuttavia:
- le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis civ., sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario;
- le microimprese ex articolo 2435-ter civ. sono esonerate, oltre che dalla redazione del rendiconto finanziario, anche dalla redazione della Nota integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui ai numeri 9 e 16, del comma 1, dell’articolo 2427, cod. civ.
Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 cod. civ., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa possono essere allegati in formato PDF/A alla pratica di deposito, in aggiunta al file in formato XBRL (cosiddetto “doppio deposito”). In tal caso, si consiglia di riportare le ragioni del doppio deposito nel campo “Dichiarazione di conformità” della sezione “Dichiarazione di conformità del bilancio” del formato XBRL, utilizzando la seguente formulazione: “Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 del codice civile”.
In caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, non è invece necessario il doppio deposito, poiché non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare, ai sensi dell’articolo 2434-bis cod. civ.; ciò alla luce della sentenza 24.8.2000 della Corte d’Appello di Torino secondo cui “Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea”.
Il deposito del bilancio va effettuato:
- al competente Registro Imprese, individuato in base all’ubicazione della sede legale (in caso di società o consorzio) o sede secondaria (in caso di società estera);
- in via telematica ovvero su supporto informatico completo di firma digitale. Non può essere presentato alcun modello o documento cartaceo.
Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di 90,00 euro, in caso di deposito effettuato su supporto informatico, o di 62,40 euro, in caso di deposito in modalità telematica. È, inoltre, dovuta l’imposta di bollo in misura pari ad 65,00 euro.