Il deposito in CCIAA del bilancio non approvato dall’assemblea
di Giovanna GrecoPotrebbe sorgere l’interrogativo se sia o meno possibile depositare in Camera di Commercio un bilancio non approvato dall’organo assembleare. La risposta non può che essere negativa, in quanto l’art. 2435 c.c. dispone che “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”. Pertanto, in linea di principio, devono essere depositati al Registro delle imprese solo bilanci approvati dall’organo assembleare.
Tuttavia, al fine di permettere al Registro delle imprese una verifica puntuale sulle società che, pur non depositando il bilancio, non sono sanzionabili, in quanto lo stesso non è stato approvato dall’assemblea regolarmente convocata, si chiede di presentare, entro sei mesi dalla data dell’assemblea, l’originale del libro delle adunanze e delle deliberazioni assemblee, o libro delle decisioni dei soci, nel quale risulti trascritto il verbale di assemblea andata deserta o che non ha approvato il bilancio. In alternativa, è possibile spedire i suddetti documenti in forma di estratto autentico notarile tramite lettera raccomandata. In entrambi i casi verrà rilasciato o spedito all’interessato un verbale attestante la presentazione della documentazione.




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

