22 Novembre 2014

Il difficile rapporto con Equitalia per quietanzare le rate compensate

di Alessandro Perini
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A partire
dal 1° gennaio 2011 è stata prevista l’
impossibilità di procedere a
compensazioni orizzontali di crediti relativi ad
imposte erariali in presenza di debiti iscritti
a ruolo di ammontare superiore ad €
1.500, per i quali è
scaduto il termine di pagamento.
Al fine di
“liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi (
nessun vincolo è, invece, previsto per la
compensazione verticale) è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il
debito residuo scaduto sia
inferiore ad

1.500) mediante il
pagamento diretto del ruolo, la
richiesta di rateizzazione del ruolo ovvero la presentazione del modello
F24 Accise in cui utilizzare i
crediti erariali in compensazione.
La disposizione introdotta dall’art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010, che
limita l’effettuazione delle
compensazioni orizzontali, è inerente le cartelle di pagamento scadute di importo superiore ad € 1.500, ma cosa accade in presenza di accoglimento di
piani di rateazione dei ruoli scaduti da parte di
Equitalia? Le
rate delle dilazioni non pagate che complessivamente eccedono
la soglia di
€ 1.500 vincolano
la possibilità di compensare i
crediti erariali con tributi di diversa tipologia nel
modello F24?
La risposta è
affermativa. Equitalia fa decadere il contribuente dal
beneficio della dilazione della cartella scaduta nel caso di
mancato pagamento di
otto rate, anche non consecutive. Se, però, non vengono versate una o più rate di
ammontare complessivo superiore a € 1.500, scatta il
divieto alle
compensazioni orizzontali dei crediti erariali nel modello F24, pur
non decadendo il contribuente dal
piano di rateazione in essere con Equitalia.
La Circolare n. 13/E/2011 ha previsto l’applicazione di una
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per i quali è
scaduto il termine di pagamento, qualora venga compensato un credito erariale con un tributo diverso in presenza di una cartella scaduta di
importo superiore a
€ 1.500.
La sanzione è misurata sull’intero importo del debito, trovando
un limite nell’ammontare che viene indebitamente compensato nel
modello F24. Ad esempio
, in presenza di un
F24 a zero con cui è stata effettuata una
compensazione orizzontale di un
credito Iva pari a € 3.000 con un
debito Ires pari a € 3.000 e contestualmente di
3 rate scadute di un piano di rateazione con Equitalia per l’importo complessivo di

6.800 (relativo a Iva dell’anno 2011 iscritta a ruolo in quanto non versata), sarà applicata una
sanzione di

3.000 (il 50% di € 6.800 pari a € 3.400 è superiore
all’importo effettivamente compensato). La procedura corretta di gestione del
credito Iva di € 3.000 consiste nella presentazione del
modello F24 Accise con cui
compensare parzialmente il debito delle 3 rate scadute, mediante l’utilizzo del
codice tributo RUOL.
Equitalia ha approvato un
modello da utilizzare per comunicare
all’Agente della riscossione la compensazione del debito iscritto a ruolo scaduto, utile nel caso in cui siano presenti più cartelle diverse, in quanto nella compilazione del
modello F24 Accise non è prevista l’indicazione del
numero della cartella compensata
. La
dichiarazione di avvenuta compensazione e/o
richiesta di imputazion
e del pagamento va presentata
entro 3 giorni dall’avvenuta compensazione.
Anche nel caso in cui vi siano
più rate scadute della stessa cartella è obbligatoria la presentazione del modello ad Equitalia
con l’indicazione degli importi delle rate che si è inteso effettivamente compensare, in quanto in caso contrario il
sistema centrale dei flussi dell’Agente della Riscossione
non imputa l’avvenuta compensazione del debito alle singole rate ma
all’intero debito residuo, cosicché le
singole rate rimangono non quietanzate.
Come si fa a comunicare ad Equitalia
l’avvenuta compensazione nel modello F24 Accise
entro 3 giorni, quando la
quietanza derivante dai pagamenti effettuati tramite il
canale Entratel viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
più di una settimana dopo la data di addebito? E’ necessario recarsi fisicamente presso
lo sportello di Equitalia territorialmente competente ovvero utilizzare il canale della
Posta Elettronica Certificata di modo da comunicare in
maniera univoca all’Agente delle Riscossione l’importo delle rate che si è inteso
effettivamente compensare, mediante la compilazione del modulo disponibile
sul sito del Gruppo Equitalia nella
sezione Compensazioni.