23 Maggio 2024

Il diniego al rimborso integrale del credito di rivalsa IVA

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel caso di fatture emesse per prestazioni professionali svolte prima della dichiarazione di fallimento del committente, rimaste insolute e per le quali il contribuente ha già provveduto al versamento dell’imposta, qualora in sede di riparto fallimentare venga previsto il pagamento parziale dei crediti vantati nei confronti del fallimento ammessi al privilegio, il professionista non può richiedere il rimborso totale dell’Iva già versata, anche se il privilegio riguarda esclusivamente la base imponibile, essendo l’Iva ammessa al chirografo. Il rimborso dell’Iva potrà essere concesso solo nella misura determinata dalla differenza dell’Iva versata e l’ammontare dell’imposta determinato scorporando l’Iva dal pagamento parziale ottenuto in sede di riparto. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 5294/2024.

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