3 Maggio 2023

Il diritto di accesso alle informazioni prodromiche all’emissione dell’atto impugnato trova un limite nella strumentalità del diritto di difesa

di Luigi Ferrajoli
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Premessa

La previsione di un generalizzato obbligo di motivazione degli atti amministrativi, a esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, è una “conquista” piuttosto recente nel panorama giuridico italiano, essendo stato introdotto con l’articolo 3, L. 241/1990, il quale ha a sua volta consacrato un principio anteriore di origine dottrinale e giurisprudenziale. L’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 3, L. 241/1990 gode di copertura costituzionale sotto un duplice profilo. In primo luogo, esso è diretto a realizzare la conoscibilità dell’atto e, quindi, a garantire la pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dell’articolo 97, Costituzione. Inoltre, l’obbligo di motivazione è posto a tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa, ex articoli 24 e 113, Costituzione. Presidio, dunque, avverso l’Amministrazione finanziaria che ha emanato il provvedimento, in quanto consente al destinatario dello stesso, che ritenga lesa illegittimamente la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Con particolare riferimento al diritto tributario, inoltre, l’obbligo della motivazione ha trovato un generale riconoscimento normativo solo in un momento successivo rispetto al diritto amministrativo con l’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente: grazie all’articolo 7, L. 212/2000 si è espressamente esteso il dettato dell’articolo 3, comma 1, L. 241/1990 agli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Nel panorama tributario, comunque, l’obbligo motivazionale si innesta su provvedimenti che da un lato sono atti vincolati rispetto al fine che perseguono (applicazione dell’imposta) ma, allo stesso tempo, sono il frutto di una serie di valutazioni, seppure non discrezionali, da parte dell’ente impositore il quale, a conclusione dell’attività istruttoria, individua gli elementi che consentono di pervenire all’accertamento del fatto e di trarne le conseguenze in termini di imposta dovuta. Proprio in ragione di tale natura peculiare, per i provvedimenti tributari, vincolati quanto al fine ma frutto di valutazioni di tipo tecnico, la motivazione non deve limitarsi alla mera esposizione delle norme applicate e dei presupposti di fatto accertati nel corso dell’istruttoria, ma deve esplicare in modo chiaro il processo logico-giuridico seguito, in modo da consentire la verifica della legittimità dell’operato fiscale e il fondamento sostanziale della pretesa.

 

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