Il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria
di Luigi FerrajoliL’articolo 2 D.Lgs. 546/1992 disciplina la giurisdizione tributaria e in particolar modo stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento […]”, atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata.
Ne consegue una questione di particolare interesse, ossia se siano riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell’obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tale questione, però, non è di facile interpretazione, tanto che la giurisprudenza sull’argomento registra decisioni contrastanti e divergenti.
Ciò premesso, con un primo orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte, a SS.UU., ha ritenuto che “la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario… non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni”(Cass. Civ. n. 34447/2019).
Sulla base di tale indirizzo si potrebbe ipotizzare la prevalenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo quest’ultimo l’unico naturalmente competente ad accertare l’esistenza di eventi estintivi del credito ed a svolgere la verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere all’esecuzione forzata.
Sennonché le stesse SS.UU. della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7822/2020, cercando di far ulteriormente chiarezza sull’argomento, hanno stabilito, riprendendo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale.
In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nei termini seguenti: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 21642/2021, si è conformata al principio sopra esposto, confermando la giurisdizione del giudice tributario sulla questione relativa alla prescrizione della pretesa azionata dall’Ente Impositore nei confronti del contribuente.
9 Novembre 2021 a 15:56
TROVO SEMPRE IN QUESTI ARICOLI PRECISONE E ANCHE SEMPLICITA’ NELLA ESPOSIZIONE DELL’ARGOMENTO.
SEGNALI DI PRESENZA DI PROFESSIONISTI CHE CONOSCONO PERFETTAMENTE LA MATERIA E LA SANNO TRASMETTERE A CHI LEGGE QUESTI ARTICOLI.