9 Novembre 2021

Il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2 D.Lgs. 546/1992 disciplina la giurisdizione tributaria e in particolar modo stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento […]”, atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata.

Ne consegue una questione di particolare interesse, ossia se siano riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell’obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

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