Il dispositivo va integrato dalla motivazione nell’interpretazione del giudicato
di Angelo GinexIn tema di processo tributario, l’interpretazione del giudicato, sia esso interno ed esterno, deve essere effettuata tenendo conto non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione, coniugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico-semantico effettuato dal giudice nel quale la motivazione si snoda.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14547 del 28.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad un contribuente, il quale veniva prontamente impugnato presso la competente commissione tributaria provinciale.
In pendenza di giudizio, inoltre, veniva notificata una cartella di pagamento per le medesime somme dedotte nell’atto impositivo impugnato.
Sennonché, l’Amministrazione finanziaria, accorgendosi che parte delle somme riprese a tassazione afferissero ad un’indennità soggetta a tassazione separata, nonché a ritenuta alla fonte, rideterminava in diminuzione l’imponibile e procedeva in autotutela allo sgravio parziale delle somme ingiunte con la cartella di pagamento.
La nuova somma veniva dunque pagata dagli eredi del de cuius, che nelle more del giudizio era nel frattempo deceduto.
Con sentenza di merito, tuttavia, l’avviso di accertamento era annullato e a ciò seguiva, dunque, un’istanza di rimborso delle somme indebitamente pagate.
Su tale istanza si formava silenzio-rifiuto, il quale veniva anch’esso impugnato dagli eredi ed il diritto al rimborso veniva così riconosciuto dai giudici prime cure.
Contro detta statuizione, proponeva appello l’Amministrazione finanziaria, deducendo l’errato criterio di tassazione da parte del contribuente dell’avversata indennità.
Infatti, essendo già stato preso atto dell’errore da parte dell’Ufficio in sede di autotutela, nessuna somma doveva più essere restituita agli odierni ricorrenti.
Ad ogni modo, il gravame veniva rigettato e per questo l’Amministrazione finanziaria si induceva a proporre ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione dell’articolo 2909 cod. civ., nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, ex articolo 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
Nella specie, esso deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel concedere l’integrale rimborso delle somme senza valutare l’esatta portata del giudicato tra le parti, ossia senza ricavarne l’efficacia dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione del provvedimento giudiziale.
I Supremi giudici, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, hanno ribadito i criteri di interpretazione del giudicato tributario.
In particolare, dando seguito a precedenti giurisprudenziali ormai assestatisi sul tema, essi hanno osservato come l’interpretazione del giudicato non possa limitarsi al solo esame del dispositivo della sentenza, ma lo stesso deve essere integrato dalla motivazione, coniugando quanto sinteticamente espresso nel decisum con il percorso logico-giuridico effettuato dal giudice per addivenire alla statuizione finale (Cass., n. 19252/2018; Cass., n. 769/2014; Cass., n. 1196/2005; Cass., n. 16079/2003).
Nel caso in esame, qualora ciò fosse stato adempiuto dai giudici del gravame, dall’esame della motivazione si sarebbe potuto desumere che:
- l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito imponibile corrispondente ad un’indennità non dichiarata;
- il ricorrente aveva eccepito il regime di tassazione separata della medesima, la quale dunque non scontava l’obbligo di dichiarazione, ex articolo 16, lett. c), Tuir, vigente ratione temporis;
- detta eccezione veniva accolta dai giudici di prime cure.
Da ciò ne deriva che i giudici, nel giudizio sull’avviso di accertamento, non hanno affermato che la somma non andava versata, facendo da ciò discendere il diritto di rimborso del contribuente, ma che la stessa andava riliquidata secondo i parametri della tassazione separata.
A riprova di quanto sancito dai giudici della commissione territoriale soccorre, infatti, anche il provvedimento di sgravio parziale dell’Ente impositore, il quale ne ha anticipato la decisione e ne ha costituito la trasposizione sostanziale sul piano impositivo.
La mancata associazione del dispositivo alla motivazione ha condotto, in definitiva, i giudici del gravame ad omettere le ragioni in base alle quali è stato ritenuto che la pronuncia avente efficacia di giudicato avesse annullato integralmente la pretesa impositiva, così legittimando un rimborso illegittimo, e non ne avesse invece imposto la rimodulazione.
Per quest’ordine di ragioni, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato accolto, e la sentenza cassata con rinvio al giudice di seconde cure, in differente composizione.