Il diverso approccio contabile della rivalutazione dei beni di impresa
di Viviana GrippoLa rivalutazione dei beni di impresa è stata (di nuovo) proposta dalla Legge di stabilità. Si tratta della riproposizione di una norma dopo solo due anni senza che la precedente edizione avesse “attratto” le imprese. Nonostante l’insuccesso della precedente edizione il legislatore ha riproposto la rivalutazione senza modificare di fatto né i soggetti né i beni oggetto dell’agevolazione.
Ambito soggettivo
Sono ammessi alla rivalutazione dei beni d’impresa:
- le Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel nostro Paese;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia a prescindere dal fatto che tali enti abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
- le società ed enti di ogni natura non residenti, persone fisiche non residenti le quali esercitino attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione;
- le Snc, Sas ed equiparate;
- le imprese individuali.
Occorre sottolineare che la facoltà di accedere alla rivalutazione è estesa anche alle imprese in contabilità semplificata per le quali occorrerà fare riferimento ai beni detenuti a una certa data (31 dicembre 2014), al contenuto del registro dei beni ammortizzabili ovvero al registro Iva acquisti. Restano esclusi:
- le società semplici;
- i soggetti “forfettari”;
- le imprese agricole e
- i lavoratori autonomi.
Ambito oggettivo
Possono essere oggetto di rivalutazione:
- i beni materiali;
- i beni immateriali, esclusi gli oneri pluriennali;
- le partecipazioni in società controllate e collegate se iscritte tra le immobilizzazioni;
- i terreni anche edificabili.
Una volta decisa la rivalutazione essa deve essere effettuata per tutti i beni appartenenti a una determinata categoria omogenea come determinate dall’art. 4, D.M. 162/2001.
Imposta sostitutiva
La rivalutazione proposta dal legislatore ha valenza fiscale e non può essere solo civilistica, ne deriva la necessità del versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti, ai fini della deduzione degli ammortamenti, a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2018), diversamente, in merito al calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (2019).
Aspetti contabili
Contabilmente possono essere adottati tre metodi. La rivalutazione può essere effettuata:
- rivalutando sia il costo storico che i fondi di ammortamento,
- rivalutando solo il costo storico,
- riducendo i fondi ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione.
Le scritture contabili saranno diverse a seconda del metodo scelto.
Nel caso in cui l’impresa scelga il primo metodo le scritture contabili saranno le seguenti:
Impianti Specifici |
a |
Diversi |
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Fondo ammortamento Impianti Specifici |
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Riserva di rivalutazione |
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Riserva di rivalutazione |
a |
Debiti tributari |
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Con il secondo metodo le rilevazioni contabili sarebbero:
Impianti specifici |
a |
Riserva di rivalutazione |
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Riserva di rivalutazione |
a |
Debiti tributari |
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Con il terzo metodo le scritture contabili saranno:
Fondo ammortamento Impianti specifici |
a |
Riserva di rivalutazione |
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Riserva di rivalutazione |
a |
Debiti tributari |
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