Ambito soggettivo
Sono ammessi alla rivalutazione dei beni d’impresa:
- le Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel nostro Paese;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia a prescindere dal fatto che tali enti abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
- le società ed enti di ogni natura non residenti, persone fisiche non residenti le quali esercitino attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione;
- le Snc, Sas ed equiparate;
- le imprese individuali.
Occorre sottolineare che la facoltà di accedere alla rivalutazione è estesa anche alle imprese in contabilità semplificata per le quali occorrerà fare riferimento ai beni detenuti a una certa data (31 dicembre 2014), al contenuto del registro dei beni ammortizzabili ovvero al registro Iva acquisti. Restano esclusi:
- le società semplici;
- i soggetti “forfettari”;
- le imprese agricole e
- i lavoratori autonomi.
Ambito oggettivo
Possono essere oggetto di rivalutazione:
- i beni materiali;
- i beni immateriali, esclusi gli oneri pluriennali;
- le partecipazioni in società controllate e collegate se iscritte tra le immobilizzazioni;
- i terreni anche edificabili.
Una volta decisa la rivalutazione essa deve essere effettuata per tutti i beni appartenenti a una determinata categoria omogenea come determinate dall’art. 4, D.M. 162/2001.
Imposta sostitutiva
La rivalutazione proposta dal legislatore ha valenza fiscale e non può essere solo civilistica, ne deriva la necessità del versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti, ai fini della deduzione degli ammortamenti, a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2018), diversamente, in merito al calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (2019).
Aspetti contabili
Contabilmente possono essere adottati tre metodi. La rivalutazione può essere effettuata:
- rivalutando sia il costo storico che i fondi di ammortamento,
- rivalutando solo il costo storico,
- riducendo i fondi ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione.
Le scritture contabili saranno diverse a seconda del metodo scelto.
Nel caso in cui l’impresa scelga il primo metodo le scritture contabili saranno le seguenti:
Impianti Specifici | a | Diversi | |
| | Fondo ammortamento Impianti Specifici | |
| | Riserva di rivalutazione | |
| | | |
Riserva di rivalutazione | a | Debiti tributari | |
Con il secondo metodo le rilevazioni contabili sarebbero:
Impianti specifici | a | Riserva di rivalutazione | |
| | | |
Riserva di rivalutazione | a | Debiti tributari | |
Con il terzo metodo le scritture contabili saranno:
Fondo ammortamento Impianti specifici | a | Riserva di rivalutazione | |
| | | |
Riserva di rivalutazione | a | Debiti tributari | |