20 Settembre 2019

Il domicilio del contribuente può determinare la sua residenza fiscale

di Marco Bargagli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, il nostro ordinamento tributario contiene specifici criteri di radicamento del soggetto passivo con il territorio dello Stato, al ricorrere dei quali può essere rideterminata la residenza fiscale della persona fisica formalmente stabilita all’estero. In particolare, per espressa disposizione normativa, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile):

  • è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.);
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la dimora abituale del soggetto (articolo 43, comma 2, cod. civ.).

La normativa italiana sopra illustrata deve essere coordinata anche con le disposizioni internazionali e, in particolare, con l’articolo 4, paragrafo 2, del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, a cui si ispirano la maggior parte degli accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e i vari Paesi nel mondo.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
La fiscalità internazionale in pratica
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF