1 Agosto 2024

Il domicilio fiscale prima e dopo l’1.1.2024

di Alessandra MagliaroSandro Censi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2, comma 2, Tuir, nella sua attuale formulazione, dispone che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Tale disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2024 secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 209/2023 e riscrive completamente la disciplina relativa alla individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche.

In estrema sintesi, le modifiche intervenute riguardano:

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