Il doppio binario della Legge di Bilancio 2023 per gli avvisi bonari
di Gianfranco AnticoLa Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022, pubblicata in G.U. del 29.12.2022, S.O. n. 303) – con i commi da 153 a 159, del maxi articolo 1, ha predisposto un “pacchetto” per gli avvisi bonari, prevedendo un doppio binario per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: da una parte la definizione per le annualità 2019, 2020 e 2021 e dall’altra parte l’intervento sulle rateizzazioni in corso. Il filo che lega entrambe le definizioni è costituito dalla riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile).
Le norme introdotte investono le somme dovute a seguito della semplice liquidazione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini Irpef, Ires, Irap e Iva, effettuata sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
Infatti, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’Ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentirne la regolarizzazione, fermo restando la possibilità per i contribuenti di fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, ai sensi del comma 153, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2023, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute), non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, e con le sanzioni ulteriormente ridotte al 3%.
Il pagamento delle somme – integralmente o a rate – deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis D.Lgs.462/1997.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Inoltre, la riduzione sanzionatoria viene concessa dal comma 155, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2023, anche agli avvisi bonari il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.
Fermo restando il versamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Anche in questo caso, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non si perfeziona e ritrovano vigore le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
In questo contesto di favore dovrebbe – pur se è opportuno attendere indicazioni ufficiali – giocare l’articolo 15-ter D.P.R. 602/1973, norma che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
A seguito dell’intervento operato sugli avvisi bonari – atti non ancora cartellizzati -, il legislatore ha allungato all’Agente per la riscossione i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Infatti, in deroga a quanto previsto all’articolo 3 L. 212/2000, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle, previsti dall’articolo 25, comma 1, lett.a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.
Il legislatore ha pure modificato le regole per la rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione.
Infatti, lo stesso articolo 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2023, interviene sull’articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997, consentendo, di fatto, a tutti i contribuenti – persone fisiche, persone giuridiche, enti, etc. – indipendentemente dall’importo, la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali.
Pertanto, il legislatore supera il precedente dettato normativo che autorizzava il numero massimo di rate rispetto all’importo dovuto (otto rate trimestrali di pari importo fino a 5 mila euro, ovvero, se superiori, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo).
Rileviamo che il perimetro normativo delle norme previste dalla Legge di bilancio 2023 è limitato solo alla liquidazione della dichiarazione e non investe il controllo formale della stessa, ex articolo 36 D.P.R. 600/1973.
Di fatto, il legislatore – con la complessiva operazione disposta – viene incontro alle esigenze finanziarie dei contribuenti, che spesso hanno “dichiarato e non versato”, riducendone il carico sanzionatorio.