Il doppio incarico per gli amministratori di ASD è indice di condotte elusive
di Carmen MusuracaGuido MartinelliSecondo la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, sentenza n. 51/2015, la violazione da parte di amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche del divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni che operano nell’ambito di uguale disciplina sportiva all’interno di un’unica FSN, DSA, EPS, è indice significativo della natura commerciale dell’attività svolta dai singoli enti ed impedisce loro di fruire delle agevolazioni tributarie connesse allo status dilettantistico.
I giudici lombardi offrono una particolare interpretazione del divieto contenuto al comma 18 bis, dell’art. 90, L. 298/2002, divieto a fronte del quale il legislatore non ha previsto in maniera esplicita alcuna sanzione, individuando comunque nella formulazione della norma citata la volontà del legislatore di evitare, attraverso questo limite, specifiche condotte elusive.
La questione posta a giudizio riguardava, infatti, un’associazione sportiva dilettantistica alla quale l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento aveva contestato il diritto all’utilizzo del regime fiscale agevolato previsto in favore degli enti dilettantistici, in ragione di una serie di violazioni formali quali l’assenza del libro soci, del libro verbali CD, verbali di assemblea standard.
Contestava, inoltre l’Agenzia, l’avvenuta violazione del comma 18 bis, dell’art. 90 L. 289/02 secondo cui: “È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”. Nel caso di specie, infatti, il legale rappresentante dell’associazione ricorrente, nel medesimo anno accertato risultava essere, contemporaneamente, anche legale rappresentante di un’altra associazione sportiva operante nella medesima disciplina sportiva dell’accertata.
L’associazione impugnava l’avviso ricevuto contestando, in via preliminare, l’avvenuta violazione dell’art. 12, L. 212/2000 in quanto l’atto di accertamento era stato emesso prima del decorso del termine di 60 gg. dal momento della conclusione delle indagini amministrative, e nel merito l’infondatezza di tutti i rilievi formali operati dall’Ufficio.
La Commissione, previo il rigetto della questione preliminare posta, in ragione del fatto che secondo un recente e condivisibile orientamento del Supremo Collegio (cfr. Cass., sez. V, 9 luglio 2014, n. 15624), il termine dilatorio di sessanta giorni, nel caso – come quello in esame – in cui l’ente impositore si sia limitato ad esaminare i documenti esibiti a richiesta dal contribuente, va computato dal momento di redazione del processo verbale di ricezione dei documenti richiesti, dichiara infondata anche nel merito la richiesta di annullamento dell’accertamento impugnato.
Rilevano infatti i Giudici che il rappresentante legale dell’associazione “ha violato il divieto di ricoprire un doppio incarico in due distinti enti, che l’art. 90, L. n. 289 del 2002 ha imposto per evitare condotte elusive che, nella fattispecie in esame, appaiono essere state compiute, proprio grazie alla contemporanea assunzione delle due cariche. Invero, suddividendo i ricavi percepiti tra due associazioni, il legale rappresentante di entrambe ha cercato di diminuirne l’entità, avuto riguardo a ciascuno dei due enti, singolarmente considerato ed, in particolare, ha potuto contenere quelli dell’associazione ricorrente, entro il limite di Euro 250.000,00 annui, previsto dalla L. n. 398 del 1991, quale condizione per fruire del regime forfettario concesso, appunto, alle associazioni dilettantistiche aventi determinate caratteristiche, ai fini Ires ed IVA. Già questo sdoppiamento tra due persone giuridiche, amministrate dal medesimo soggetto, è un indice significativo della natura commerciale dell’attività svolta dalla ricorrente ed impedisce a quest’ultima di poter fruire delle agevolazioni tributarie concesse alle associazioni dilettantistiche”.