Il dossier titoli estero: quadro RW e IVAFE – II parte
di Pietro VitaleNello scorso intervento è stato evidenziato che l’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2016 ha aperto ad una più facile compilazione del quadro RW in caso di detenzione di un dossier titoli estero rispetto a quanto previsto sul punto dalle attuali istruzioni al modello Unico.
In particolare, gli adempimenti dichiarativi dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale (ndr. Colonna 7) e del valore finale (ndr. colonna 8) di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima.
In pratica, ai fini dell’RW – e quindi anche dell’IVAFE – la variazione del dossier titoli non ha effetti.
Con riferimento all’aspetto sanzionatorio, sempre secondo quanto risposto dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016, le sanzioni per le violazioni sul quadro RW devono essere applicate in modo ragionevole e con criteri di proporzionalità ossia determinandole con riferimento al valore al termine di ciascun periodo di detenzione, ponderato per i giorni di possesso. Ogni periodo di detenzione avrà così una propria sanzione.
Esemplificando, in caso di partecipazione in una società estera non quotata e non compresa in un dossier amministrato o gestito, con costo pari ad € 1.000.000, venduta il 30 giugno a € 1.100.000 e riacquistata il 30 settembre a € 1.150.000 si dovrebbero compilare due righe dell’RW; una per indicare il valore iniziale € 1.000.000, il valore finale di € 1.100.000 e i giorni di possesso 181; l’altra per indicare il valore iniziale € 1.150.000, quello finale di € 1.150.000 e il numero di giorni di possesso pari a 92. In tale modo la sanzione sarebbe applicata per ogni riga calcolata sul valore finale ponderato per i giorni di possesso (1.100.000 x 181 / 365 + 1.150.000 x 92 / 365).
Si evidenzia, poi, che la l’art. 9 della Legge 30/10/2014 n. 161, ha apportato modifiche all’IVAFE a seguito delle contestazioni dell’Unione europea fatte all’Italia (Caso EU Pilot 5095/13/TAX U) sostituendo nell’art. 19, comma 18, Dl. n. 201/2011 (istitutivo dell’IVAFE) le parole «delle attività finanziarie detenute» con «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti» (il modello RW 2016 recepisce tale sostituzione). In tale modo si è voluto restringere il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVAFE allineandolo il più possibile con quello dell’imposta di bollo applicata dagli intermediari residenti presso cui si possono detenere le proprie attività finanziarie. Per la Commissione il campo di applicazione dei due tributi (bollo e IVAFE) non può essere differente. Ciò ovviamente deve avvenire sia in relazione al presupposto oggettivo sia anche in relazione alla base imponibile degli stessi. Si pensi che sulla base del DM 24 maggio 2015 l’imposta di bollo è applicata “dagli enti gestori in funzione del valore di mercato ….calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 … in assenza di rendicontazione. …… Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta di bollo dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.
A ben vedere il meccanismo proposto a Telefisco 2016, oltre che a semplificare l’RW, porta a determinare l’IVAFE nella stessa misura dell’imposta di bollo che si sarebbe pagata per un dossier titoli intrattenuto con un gestore italiano secondo quando disposto dal sopra citato DM il che metterebbe a riparo da qualsiasi contestazione UE.
Non resterebbe a questo punto – ma nulla risulta in merito – che semplificare anche la determinazione dei redditi imponibili da indicare nei quadri RM, RT e RL della dichiarazione che restano ancora ancorati ad un calcolo analitico (titolo per titolo e cessione per cessione) secondo il criterio LIFO (pertanto il costo da raffrontare al corrispettivo di vendita cambia ad ogni vendita; la ricostruzione del valore di carico dopo ogni vendita è agevole per uno scarso numero di movimenti sul dossier titoli, risulta invece alquanto farraginosa se il dossier titoli è stato fatto “girare” più volte anche nell’arco del medesimo giorno).
La semplificazione in tale ambito potrebbe avvenire sostituendo in sede legislativa il LIFO con il costo medio (come nel regime del risparmio amministrato) oltre che rendendo irrilevanti le componenti reddituali da cessioni o prelievo di valute.