Il Drop shipping nel commercio elettronico. Aspetti operativi
di Leonardo PietrobonCon il termine Drop shipping si fa riferimento ad una formula di vendita grazie alla quale l’impresa che svolge l’attività di e-commerce (“drop shipper” ossia il soggetto cedente) vende i prodotti senza averli fisicamente in magazzino, ossia, potremmo dire, prima ancora di aver acquistato i medesimi beni.
In altri termini, l’impresa drop shipper, conclusa la vendita, inoltra al fornitore convenzionato l’ordine di acquisto, il quale provvede a:
- spedire i prodotti al cliente finale;
- emettere fattura nei confronti del drop shipper.
Sotto il profilo Iva, l’operazione di drop shipping può essere assimilata ad una triangolazione, in cui le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal Paese di stabilimento (di localizzazione) della società di e-commerce e dal Paese di invio dei beni.
Ipotizzando che la localizzazione del consumatore finale sia in Italia, la procedura da adottare risulta essere la seguente:
- la società di e-commerce (drop shipper) cede la merce al consumatore finale italiano, applicando l’Iva italiana (emissione di fattura elettronica con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
- l’impresa produttrice italiana emette fattura elettronica con Iva nei confronti della società di e-commerce italiana (drop shipper) e invia la merce al consumatore finale italiano.
Nel caso in cui, invece, il consumatore finale sia localizzato in altro Paese UE e le cessioni effettuate verso i soggetti privati localizzati in tale Paese siano inferiori alla soglia prevista, si deve procedere come segue:
- la società di e-commerce cede la merce al consumatore Ue e applica l’Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
- l’impresa produttrice italiana (fornitore della merce), non sarebbe abilitata ad emettere fattura elettronica per operazione non imponibile articolo 58 D.L. 331/1993, in base ad un’interpretazione prudente di tale disposizione normativa; essa dovrebbe emettere fattura elettronica con Iva. Tale interpretazione è basata sull’opinione che l’applicazione dell’articolo 58 D.L. 331/1993 nei confronti del soggetto promotore dell’operazione triangolare sia condizionata al fatto che quest’ultimo possa applicare l’articolo 41 D.L. 331/1993 nei confronti del cliente finale.
La terza ipotesi è quella riguardante una cessione a privati consumatori UE oltre la soglia massima stabilita nei rispettivi Paesi. In tale ipotesi:
- la società di e-commerce (drop shipper) apre una posizione Iva nel Paese Ue ove supera la soglia massima stabilita e invita l’impresa produttrice italiana a emettere fattura nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva Ue;
- la società di e-commerce – posizione Iva Ue, cede la merce al consumatore finale Ue e applica l’Iva di tale Paese (in base alla normativa interna di tale Paese);
- l’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile ex articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva Ue, invia la merce al consumatore finale Ue e svolge la procedura cessioni intracomunitarie (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l’operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SdI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di cessione intracomunitaria).
Partendo dalla posizione prudente (ipotesi di cessione a consumatore finale entro soglia) in alternativa, l’impresa produttrice italiana, pur continuando a inviare la merce al consumatore finale Ue potrebbe emettere fattura elettronica per operazione non imponibile ex articolo 58 D.L. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce (posizione Iva italiana) e quest’ultima potrebbe emettere fattura così strutturata, nei confronti del consumatore finale di altro Paese Ue:
- ai fini dell’Iva italiana: operazione non imponibile ex articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993;
- ai fini dell’Iva Ue: applicazione dell’Iva Ue.
Naturalmente, il trasporto della merce al consumatore finale Ue deve essere a carico dell’impresa produttrice italiana (condizione essenziale al fine di poter strutturare l’operazione come operazione triangolare). La società di e-commerce (drop shipper), riguardo a tale operazione espleterebbe la procedura cessioni intracomunitarie (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l’operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di cessione intracomunitaria).