6 Febbraio 2020

Il Durc nei crediti d’imposta industria 4.0

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli incentivi fiscali 2020 previsti dal piano industria 4.0 sono stati rivisti sotto forma di crediti di imposta utilizzabili in compensazione e richiedono quale condizione necessaria per l’effettiva fruizione, la regolarità dei versamenti contributi e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le disposizioni relative al bonus per investimenti in beni strumentali nuovi (aventi o no le caratteristiche “industria 4.0”) o in software rientranti nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, prevedono la possibilità di accesso al credito d’imposta per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice della crisi di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 186, L. 160/2019 prevede, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante subordinatamente alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori è richiesto pertanto quale condizione necessaria per accedere al beneficio del credito di imposta per gli investimenti in argomento (beni strumentali nuovi e software).

La medesima condizione è richiesta per usufruire dei nuovi crediti di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 1, comma 199, L. 160/2019), per i quali si attendono i decreti del Ministro dello sviluppo economico, ai fini della corretta applicazione delle fattispecie agevolate (in considerazione dei princìpi generali e dei criteri contenuti nei Manuali di Frascati e Oslo dell’Ocse).

La condizione che l’impresa risulti in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori subordina anche l’effettiva fruizione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 212, L. 160/2019).

Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione (anche parziale) dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

L’Inps ricorda, attraverso il proprio sito istituzionale, che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), rilasciato in modalità telematica, è il documento con il quale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.

A decorrere dal 1° luglio 2015, infatti, con l’entrata in vigore del D.M. 30.01.2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 D.L. 34/2014, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L’esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online, con validità di 120 giorni dalla richiesta.

La verifica viene effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc: trattasi dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

Si ricorda che in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ai sensi dell’articolo 6 D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, il contribuente ottiene, rispetto ai predetti carichi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti.

L’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione, ovvero con il pagamento della prima rata, nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale. Pertanto, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

La fiscalità internazionale in pratica