6 Maggio 2016

Il fair value negativo dei derivati trova spazio tra i fondi del passivo

di Alessandro Bonuzzi
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La novità principale in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi rischi e oneri si riassume nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo degli strumenti finanziari derivati.

È quanto emerge dalla bozza dell’Oic 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto – pubblicata per la consultazione nella giornata di ieri dall’Organismo italiano di contabilità, che procede spedito all’aggiornamento dei principi contabili nazionali a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

Il documento recepisce la nuova composizione della macroclasse BFondi per rischi e oneri del passivo dello stato patrimoniale. Le voci ivi contenute sono le seguenti:

  1. (fondi) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili (B1);
  2. (fondi) per imposte, anche differite (B2);
  3. (fondi) di strumenti finanziari derivati passivi (B3);
  4. altri (fondi) (B4).

In particolare, la voce B3 accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione. Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione, il documento rinvia direttamente all’Oic “Strumenti finanziari derivati”, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione in data 12 aprile 2016.

Con riferimento alle micro-imprese, occorre ricordare che la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile non trova applicazione. Tuttavia, in presenza di strumenti finanziari derivati non di copertura, ove ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione ai sensi dell’Oic 31, la micro-impresa è comunque tenuta a rilevare un fondo rischi ed oneri. In questi casi, il documento in esame prevede che nella relativa valutazione la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell’Oic “Strumenti finanziari derivati”.

Altra novità è rappresentata dalla naturale eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.

Occorre, poi, evidenziare la previsione dell’Appendice A, parte integrante del principio contabile, nella quale sono state inserite le disposizioni relative al trattamento di alcune fattispecie esemplificative di fondi rischi e oneri. Sul punto si veda la seguente tabella.

“Macro” categoria

Fattispecie

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Fondo per indennità suppletiva di clientela

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

 

 

Fondi per rischi

Fondi rischi per cause in corso

Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi

Fondi rischi per garanzie prestate

Fondo rischi su crediti ceduti

 

 

 

 

 

 

Fondi per oneri

Fondi per garanzia prodotti

Fondi manutenzione ciclica

Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in

affitto

Fondo per copertura perdite di società partecipate

Fondi per operazioni e concorsi a premio

Fondi per resi di prodotti

Fondi recupero ambientale

Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

Fondi per contratti onerosi

 

Un ulteriore intervento di revisione del principio contabile riguarda l’incorporazione di alcune tipologie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come, ad esempio, i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell’Oic 13.

Parimenti a quanto prevede la precedente versione dell’Oic 31, anche secondo la nuova bozza i fondi per rischi e oneri non devono essere oggetto di attualizzazione. Ciò in quanto il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto la disciplina dell’attualizzazione espressamente per i debiti, mentre non è stata apportata analoga modifica al trattamento contabile dei fondi.

Tuttavia, su questo tema, poiché il processo di stima dei fondi può ricomprendere il concetto di attualizzazione, il documento chiede espressamente “il punto di vista dei partecipanti alla consultazione in ordine alla necessità di un’espressa regola contabile al riguardo”.

Infine, si rileva come le società, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, possano scegliere di applicare il nuovo Oic 31 prospettivamente.