A tal proposito è necessario che vi sia stata adeguata pubblicità, mediante iscrizione nel registro delle imprese, in quanto se ciò non fosse avvenuto non avrebbe alcun rilievo che il recesso del socio o l’eventuale modifica di responsabilità sia avvenuto oltre 1 anno prima dalla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 9234 del 07.06.2012).
Parimenti, anche l’eventuale cancellazione del nome del socio dalla ragione sociale non rappresenta prova del recesso del socio dalla compagine sociale e pertanto non è possibile disapplicare l’articolo 147 L.F. (Cass. n. 4865 del 01.03.2010).
La dichiarazione di fallimento per estensione del socio illimitatamente responsabile è comunque strettamente connessa alla verifica dell’esistenza del dissesto della società.
Non bisogna dimenticare che al socio illimitatamente responsabile deve essere riconosciuto il benefico di escussione rispetto al patrimonio sociale, che rappresenta la primaria fonte di soddisfazione degli interessi dei creditori sociali.
Per tale motivo, è pacifico in giurisprudenza non precludere al socio illimitatamente responsabile che si trovi in uno stato di sovraindebitamento per debiti personali, di accedere a una delle procedure normate dalla L. 3/2012, prima che venga emessa la sentenza di fallimento della società.
Altra ipotesi degna di nota è quella del socio accomandate, che, per sua natura, non ha alcun potere di rappresentanza della società: nel caso in cui la sua condotta sia stata caratterizzata dall’ingerenza nella gestione, la successiva dichiarazione di fallimento determinerà, anche in questa ipotesi, l’estensione della qualifica di socio illimitatamente responsabile e quindi il suo fallimento.
L’articolo 147, comma 4, individua le ipotesi di estensione del fallimento anche ai soci occulti, ossia quei soci illimitatamente responsabili la cui esistenza risulta solo dopo la dichiarazione di fallimento e allo stesso modo l’articolo 147, comma 5, L.F. estende il fallimento a quelle società che emergono dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale: in questo caso la procedura di fallimento prima riguarderà la società occulta e poi i rispettivi soci in estensione.
In ambito penal-fallimentare trova applicazione l’articolo 222 L.F., norma che viene modellata in funzione dell’estensione della responsabilità del socio.
La responsabilità penale del socio integra soltanto alcune fattispecie di bancarotta, potendosi escludere quella documentale, in quanto non è possibile riscontrare l’obbligo di tenuta delle scritture contabili in capo al socio non imprenditore o non amministratore (Cass. pen., 18.11.1980).