14 Giugno 2023

Il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie e il collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto

di Valerio Sangiovanni
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Negli anni passati alcune banche hanno sollecitato l’acquisto delle proprie azioni come condizione per l’ottenimento di finanziamenti. Se le azioni perdono di valore, ciò non impatta – formalmente – sul contratto di finanziamento. Il finanziato si trova così nella paradossale situazione di avere in corso un finanziamento e di pagare gli interessi, mentre le azioni – se vendute (laddove vendibili) – renderebbero poco o nulla. Nel presente articolo esaminiamo il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie posto dall’articolo 2358, cod. civ..

 

Introduzione sull’articolo 2358, cod. civ.

L’articolo 2358, comma 1, cod. civ. prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”. La disposizione fa anzitutto riferimento alla “società” che accorda prestiti. Considerato che l’articolo 2358, cod. civ., è collocato nell’ambito della disciplina della Spa, la norma si applica anzitutto alle Spa e fra le Spa rientrano anche le banche. La norma vieta poi qualsiasi modalità di prestito, sia esso diretto oppure indiretto.

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