Il Fisco può agire nei confronti degli ex soci della Srl anche in assenza di riparto
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese i rapporti obbligatori facenti capo ad essa si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, oppure illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vigenza del vincolo societario.
Anche se non vi è stato alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò non esclude l’interesse del Fisco creditore che può quindi procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci, che potrà far valere in caso di sopravvenienze attive o, semplicemente, in presenza di beni o diritti non contemplati nel bilancio.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10678 depositata ieri, 4 aprile.
Un Srl veniva cancellata dal registro delle imprese nel 2007. Nel mese di dicembre 2010 veniva però emanato un avviso di accertamento, recante una maggiore pretesa a titolo di Ires, Irap e Iva, relativo al 2005.
Venivano chiamati a rispondere delle maggiori imposte i due ex soci della società, pur non essendo stata distribuita alcuna somma in occasione della liquidazione.
Entrambi proponevano ricorso per cassazione, vedendosi però rigettati tutti i motivi di impugnazione proposti.
La Corte di Cassazione ha infatti sul punto richiamato un ormai consolidato orientamento, in forza del quale la circostanza che “i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente… ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore” (Cassazione n. 9094/2017).
Sul punto assume rilievo la previsione dell’articolo 2495 cod. civ., in forza della quale, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato la ratio della richiamata disposizione “nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto”: ecco il motivo per il quale si riconosce che i debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscano in capo ai soci (Sezioni Unite, n. 6070 e 6072 del 12.03.2013).
In tal senso deve ritenersi che si trasferiscano ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, anche i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, i quali richiedono un’ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale che, non essendo stata compiuta, deve indurre a ritenere che la società vi abbia rinunciato per poter più tempestivamente giungere all’estinzione.
Ben potrebbero, però, assumere rilievo sopravvenienze attive o beni e diritti semplicemente non indicati nel bilancio, e per tale motivo non può escludersi l’interesse dell’Agenzia delle entrate a procurarsi un valido titolo nei confronti dei soci.
Da ultimo si evidenzia che, nel caso in esame, non ha potuto trovare applicazione l’articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, il quale stabilisce oggi che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. La richiamata norma è infatti entrata in vigore il 13.12.2014, e, non operando retroattivamente, si applica solo nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata in vigenza della esposta disciplina.