30 Maggio 2016

Il fringe benefit nel caso di prestiti concessi ai dipendenti

di Luca Mambrin
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Tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro che, al ricorrere di determinate condizioni, concorrono alla formazione del reddito del dipendente vi sono i prestiti concessi al dipendente.

L’articolo 51, comma 4, lett. b), del Tuir prevede che in caso di concessione di prestiti costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (oggi Tasso ufficiale di Riferimento, T.U.R) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente:

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