6 Aprile 2022

Il furto di tabacchi lavorati esteri non è causa esimente del pagamento di accisa

di Gabriele Damascelli
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di accise, il furto del prodotto (si trattava di TLE – tabacchi lavorati esteri – stoccati in un deposito) ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, di per sé non esime, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995– TUA (Testo Unico Accise) dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione in consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale.

Medesima sorte ai fini Iva, dal momento che la sottrazione della disponibilità della merce importata, che non si sia risolta nella dispersione del prodotto e/o nella sua inutilizzabilità per chiunque, non fa venir meno l’obbligo di pagamento dell’Iva all’importazione, stante la sua configurazione quale diritto doganale, considerato che la relativa obbligazione tributaria sorge al momento dell’ingresso della merce nel territorio nazionale.

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