Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale si riflette sui soci
di Angelo GinexIl giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.
È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.
Gli atti impositivi individuali erano dunque impugnati dai soci presso i competenti giudici di primo grado, i quali, dopo aver riunito i due contenziosi, rigettavano i ricorsi e tale decisione era, sorprendentemente, confermata in sede d’appello dai giudici del gravame, sebbene nelle more del giudizio fosse sopraggiunta una decisione favorevole ai ricorrenti, la quale rideterminava in diminuzione i maggiori ricavi della società cui essi facevano capo.
I contribuenti si inducevano, pertanto, a proporre ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992 e dell’articolo 295 c.p.c. e, ancora, per vizio di motivazione ed erronea applicazione degli articoli 41 e 42 D.P.R. 597/1973 e 2729 cod. civ..
Nella specie, i ricorrenti lamentavano l’omessa sospensione del giudizio afferente agli avvisi di accertamento individuali, attesa la dipendenza logico-giuridica rispetto al giudizio relativo all’accertamento unitario.
Essi, inoltre, rilevavano come i giudici di merito avessero trascurato di considerare la capacità del giudicato di riverberare i propri effetti anche su altri giudizi da esso dipendenti.
I Supremi giudici, ritenendo fondata la censura della ricorrente, hanno ribadito la portata applicativa del c.d. giudicato riflesso.
In particolare, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale ormai assestatosi sul tema, essi hanno affermato che la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere efficacia diretta inter partes, e tra i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, producendo conseguenze giuridiche anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo nei quali è stata resa, se costoro sono titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione definita in quel processo (Cfr. Cass., n. 6788/2013; Cass., n. 2137/2014).
Ad adiuvandum, al fine di far valere detta incontrovertibile statuizione, non è neanche necessario che le parti producano la sentenza munita del certificato di passaggio in giudicato, di cui all’articolo 124 disp. att. c.p.c. (Cfr. Cass., n. 4803/2018; Cass., n. 9746/2017; Cass., n. 22644/2004).
Ergo, il giudicato favorevole alla società contribuente, che riduce proporzionalmente i ricavi “in nero” ai fini del calcolo di una determinata imposta, può essere utilizzato, nonostante la diversità delle imposte, per ridurre in misura corrispondente gli utili percepiti dal socio, posto che, anche in difetto di un’espressa previsione legislativa, l’esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dell’incasso degli utili da parte del socio.
Altrimenti detto, se è vero che l’avviso di accertamento unitario costituisce il presupposto per l’emanazione di quelli individuali e che il totale annullamento del primo produce la nullità dei secondi, è altrettanto vero che, laddove gli utili extracontabili di una S.r.l. vengano rideterminati in diminuzione, ciò comporterà la riduzione in pari misura del maggior reddito da partecipazione accertato in capo ai soci.
Resta salva la possibilità da parte dei soci di conseguire un maggiore vantaggio, provando che detti utili non siano stati affatto distribuiti, ovvero siano stati reinvestiti o accantonati.
Il conseguimento dei benefici riflessi della sentenza irrevocabile resta, in ogni caso, subordinato alla partecipazione dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio in cui si è verificato il giudicato ad essa sfavorevole.
D’altronde, diversamente opinando, si verificherebbe una lesione del proprio diritto di difesa.
Nonostante l’ovvietà dei principi ribaditi dai Giudici di vertice, quasi non sorprende più che la società contribuente, tanto bistrattata dai giudici di merito, abbia dovuto far ricorso sino alla Corte di Cassazione per veder accolte le proprie, più che fondate, ragioni.