Il giudizio di omologazione del concordato nello schema del decreto di modifica del CCII
di Francesca Dal PortoIl decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, propone importanti modifiche al CCII anche in materia di giudizio di omologazione nel concordato preventivo, di diritto di recesso dei soci e di quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società.
In particolare, è proposta la sostituzione dell’articolo 112 del codice, che reca la disciplina del giudizio di omologazione, precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale, diverse a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno.
In particolare, il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Nel concordato in continuità aziendale, è previsto che, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Anche nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In materia di chiusura della procedura, l’intervento modificativo stabilisce il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso per la conclusione del giudizio di omologazione.
È inoltre proposto di limitare il diritto di recesso dei soci nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione.
Sono dettate disposizioni specifiche sull’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies, al fine di favorire la continuità aziendale.
In particolare, con l’inserimento dell’articolo 120-bis si disciplina la fase iniziale di accesso ai quadri di ristrutturazione, chiarendo che l’avvio della ristrutturazione e la determinazione del contenuto del piano costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento (all’articolo 2086, comma 2, cod. civ.) per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Si prevede la competenza esclusiva degli amministratori ad adottare la deliberazione, che deve risultare da atto notarile depositato nel registro delle imprese, di accesso al quadro, mentre la determinazione del contenuto del piano risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società.
Si introducono disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi.
Al contempo, si prevede però che i soci, pur mantenendo un diritto di informativa sull’avvio e sull’andamento della ristrutturazione, non possano revocare gli amministratori senza giusta causa e che non possa considerarsi giusta causa la presentazione della domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge.
Nell’ottica di agevolare la ristrutturazione, si prevede che i soci (rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale) possano avanzare proposte concorrenti (comma 5) e si estendono le disposizioni di cui all’articolo 120-bis anche agli imprenditori collettivi organizzati in forma diversa dalle società.
Con l’introduzione dell’articolo 120-ter si prevede la possibilità del classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le grandi imprese e per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La formazione delle classi consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta. I soci votano secondo le regole previste per l’espressione del voto da parte dei creditori, con l’unica differenza che, per i soci che non esprimono il proprio dissenso, opera un meccanismo di silenzio-assenso.
Infine, l’articolo 120-quinquies disciplina la fase di esecuzione del concordato.
Allo scopo di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, si esclude la necessità di loro deliberazioni in merito all’attuazione del quadro omologato, attribuendo i relativi poteri, in via generale, agli amministratori e, per le modificazioni statutarie che, essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, al tribunale.