Il giudizio di ottemperanza
di EVOLUTIONIn caso di mancata esecuzione delle sentenze depositate dal 1° giugno 2016, il contribuente può proporre il giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 D.Lgs. 546/1992, laddove sussistano i seguenti presupposti:
- la sentenza sia esecutiva (quindi, non è più necessario il passaggio in giudicato previsto nel regime ante Lgs. 156/2015);
- l’Amministrazione finanziaria sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla sentenza favorevole al contribuente;
- sia decorso il termine stabilito dalla legge per l’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione finanziaria o, in mancanza, il termine di 30 giorni dalla sua messa in mora ad opera del contribuente.
Oltre alle sentenze non ancora passate in giudicato, ma suscettibili di passarvi, dovrebbero essere oggetto di ottemperanza anche i vari provvedimenti di chiusura del giudizio (ad esempio, le ordinanze di estinzione e i decreti presidenziali di estinzione non reclamati per quanto concerne il pagamento delle spese), in quanto idonei, in caso di definitività, ad acquisire i medesimi effetti del giudicato sostanziale.
Per lo stesso motivo, viene esclusa, invece, l’ammissibilità dell’ottemperanza per le ordinanze cautelari.
Decorsi i termini sopra indicati, il contribuente può introdurre il giudizio di ottemperanza a norma dell’articolo 70 D.Lgs. 546/1992.
In caso di sentenza provvisoriamente esecutiva, ma non passata in giudicato, il giudice competente è individuato negli articoli 68, comma 2, e 69, comma 5, D.Lgs. 546/1992, secondo i quali il ricorso in ottemperanza deve essere depositato in doppio originale presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, della Commissione tributaria regionale.
In caso di sentenza passata in giudicato, il giudice competente è individuato nell’articolo 70, comma 1, D.Lgs. 546/1992, secondo cui il ricorso in ottemperanza deve essere depositato in doppio originale presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18266/2004, ha sancito che nel giudizio di ottemperanza la competenza spetta alla Commissione tributaria provinciale per la sentenza da essa emanata che sia passata in giudicato, ciò verificandosi anche nel caso della sentenza di appello che abbia pronunciato solo su questioni di rito, quali, ad esempio, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’estinzione dell’appello medesimo (fatta eccezione per l’eventuale ottemperanza al capo di sentenza concernente le spese di giudizio).
Tuttavia, nel sistema post D.Lgs. 156/2015, tali principi si pongono in contrasto con la disciplina sulla ottemperanza alle sentenze non passate in giudicato, poiché, sulla base del principio sopra esposto, il giudizio di ottemperanza alla sentenza non definitiva che dichiara l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’estinzione dell’appello andrebbe proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e non regionale.
In mancanza di pronunce giurisprudenziali, permangono notevoli incertezze.
Ad ogni modo, l’incompetenza non dovrebbe causare effetti irreversibili.
Infatti, dovrebbe trovare applicazione, anche nel giudizio di ottemperanza, la c.d. translatio iudicii, secondo cui il giudice, che d’ufficio o su istanza di parte dichiari di essere privo di competenza, deve indicare il giudice competente e fissare un termine per la riassunzione.
Peraltro, in caso di estinzione del processo per mancata o tardiva riassunzione, il contribuente dovrebbe essere legittimato a riproporre il ricorso entro l’ordinario termine di prescrizione, in quanto il suddetto rito non è annoverabile tra i processi di impugnazione, riguardando l’oggetto del giudizio solo l’esecuzione della sentenza rimasta inottemperata.
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