Il Governo dà “credito” alle reti in agricoltura
di Luigi ScappiniCon il D.M. 13 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stata data attuazione al credito di imposta, introdotto con l’art. 3 del D.L. n. 91/2014, per le reti di impresa nel comparto agricolo. L’agevolazione in oggetto, al pari di quella prevista per la realizzazione di siti e-commerce, già commentata, rientra nel contesto del cd. Campolibero.
Per quanto riguarda il credito riservato alle reti di impresa, esso spetta alle singole imprese retiste, aderenti a un contratto di rete già sottoscritto al momento della domanda di accesso all’agevolazione.
L’accesso spetta, ai sensi dell’art. 2 del decreto, a tutti i retisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari sia di reddito di impresa che agrario, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Invece, nell’ipotesi in cui tali soggetti producano prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, l’agevolazione compete solamente nell’ipotesi in cui essi siano classificabili quali PMI, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Per quanto concerne le spese agevolabili, il decreto, rispetto a quanto originariamente previsto con l’art. 3, comma 3 del D.L. n. 91/2014, introduce nuove fattispecie, infatti, il computo ai fini del credito spettante deve essere fatto considerando:
- costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
- costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
- costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
- costi di ricerca e sperimentazione;
- costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
- costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
- costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
Tali spese si considerano realmente sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’art. 109 Tuir e la loro effettività, nonché destinazione alla rete, deve altresì risultare da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, un professionista abilitato o il responsabile del Caf.
Come anticipato, il credito varia in ragione del soggetto retista che ne fa richiesta, infatti, esso varia da un massimo del 40% delle spese sostenute e certificate nel limite annuo di 400.000 euro per ogni anno del triennio agevolato a un minimo sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, in ragione della tipologia di impresa e del settore in cui la stessa opera.
Ai fini della fruizione del credito, le imprese retiste, tramite la capofila, nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, devono presentare al Mipaaf la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta. Nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità telematiche tramite cui procedere all’invio.
L’articolo 4 del decreto prevede i g necessari da indicare nella domanda tra cui si segnala, nel caso di fruizione di altri aiuti “de minimis” della relativa autocertificazione.
I fondi messi a disposizione ammontano rispettivamente a 4,5 milioni di euro per il 2014, 12 milioni per il 2015 e 9 milioni per il 2016.
Ne deriva che il Mipaaf dovrà verificare, in ragione delle domande ammissibili ricevute, l’ammontare del credito spettante nei limiti delle risorse disponibili per ogni anno.
Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante (a tal fine l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale, procederà alla comunicazione relativa).
Al contrario, nel caso in cui, in un anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui andranno a incrementare quelli già stanziati per l’anno successivo.
Da ultimo, si ricorda come, ai sensi dell’articolo 5, il credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso,
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109 Tuir e
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/97.