Il Governo sostiene la cultura
di Luigi Scappini
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.236 dell’8 ottobre la legge n.112 del 7 ottobre 2013 di conversione del DL n. 91/13, il cosiddetto decreto “Valore cultura” con cui il Governo ha dato slancio, da un lato al settore musicale prevedendo, per il triennio 2014-2016, un credito di imposta a sostegno dei “nuovi talenti”, dall’altro impegnandosi, nel termine di 90 giorni a decorrere dal 7 ottobre, a emanare un decreto, a cura del Mef e del Ministero dei beni e della attività culturali con cui disciplinare modalità agevolative per l’erogazione da parte dei privati di donazioni a favore del settore. Infine, è da accogliere sicuramente con favore la messa a regime d
Ma andiamo con ordine.
Il primo intervento, contenuto nell’articolo 7 del decreto, consiste nell’assegnazione di un credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap, per le imprese, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e aventi a oggetto la produzione di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della L. n. 633/41 e successive modificazioni, che non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.
I fonogrammi e i videogrammi devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
– essere opere prime o seconde e
– avere quali interpreti dei non meglio definiti nuovi talenti.
Inoltre, le imprese, per poter accedere al credito devono spendere un importo corrispondente all’80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
Il credito incontra un duplice limite quantitativo:
– a livello generale (i fondi stanziati ammontano a 4,5 milioni di euro per ogni anno e fino a esaurimento delle risorse disponibili) e
– a livello singolo poiché, in questo caso, il credito è previsto nella misura massima del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei 3 anni d’imposta.
Con il successivo articolo 8, integralmente sostituito in sede di conversione in legge del “Valore cultura”, viene messa a regime, con decorrenza 2014, l’agevolazione, originariamente introdotta dalla Finanziaria 2008 con l’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, per il settore cinematografico e audiovisivo, estendendola anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Quest’agevolazione, a differenza della precedente, è soggetta al nullaosta da parte della Commissione europea.
Anche in questo caso il beneficio incontra un limite complessivo di spesa individuato in 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Si ricorda inoltre come il credito d’imposta sia previsto in misura differente sia in funzione del soggetto che ne dovrebbe fruire che della tipologia di opera agevolata.
Infatti, il credito è previsto per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, nel limite massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta e a condizione che almeno l’80% del credito così individuato sia speso in costi di produzione sul territorio italiano.
Parametri più complessi sono previsti sia per le imprese di distribuzione cinematografica che per quelle di esercizio cinematografico.
I produttori indipendenti di opere audiovisive soggiacciono a ulteriori condizioni per poter accedere al credito di imposta, infatti:
– non devono essere controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche;
– devono svolgere attività di produzioni audiovisive;
– per almeno un triennio devono destinare almeno il 90%della propria produzione a una sola emittente e
– devono detenere i diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici.
Da ultimo, ma non meno importante si segnala come con l’articolo 12 il Governo si sia impegnato a emanare un decreto interministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
Turismo e del MEF, con cui definite le modalità di acquisizione da parte dello stesso ministero, delle donazioni di modico valore (destinate ai beni e alle attività culturali.
L’importo delle donazioni è stato elevato, in sede di conversione in legge, dagli originari 5mila euro ai definitivi 10mila.
Obiettivi sono la semplificazione, a mezzo a esempio della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee e la garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante, infatti, molto spesso ci si domanda dove finiscano tali soldi erogati e oggetto, ricordiamo di detrazione ai fini Irpef ex art.15 Tuire di deduzione ai fini Ires ex art.100.
Da ultimo, no si può non rilevare come, nella più italica delle usanze, tutti e tre questi interventi soggiacciono all’emanazione di decreti ministeriali, nel termine di 3 mesi a decorrere dal 7 ottobre, termine che come ben sappiamo è assolutamente ordinatorio o per meglio dire aleatorio.