Il lavoro sportivo dilettantistico e il testo unico sullo sport – II° parte
di Guido MartinelliNella medesima direzione intrapresa dalla Magistratura fiorentina (analizzata con il precedente contributo), tesa ad inquadrare il lavoro sportivo dilettantistico come norma speciale e fattispecie dotata di terzietà rispetto ai criteri ermeneutici del lavoro autonomo o del lavoro subordinato, si è posto prima il Ministero del Lavoro con la sua nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036 e, successivamente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria lettera circolare del 1° dicembre 2016 n. 1/2016 che testualmente riporta: “… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro…”
La tesi della “specialità” del rapporto di lavoro dilettantistico è stata, infine, confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che: “.…invero, in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive…” (Cassazione Civile, Sez. lavoro, Ordinanza n. 24365 del 30.09.2019).
La necessità di tipizzare nasceva anche dal fatto che le prestazioni d’opera nel mondo sportivo dilettantistico hanno una valenza molto diversificata:
- in alcuni casi legati a finalità endoassociative, caratterizzate pertanto dall’assenza di un legame sinallagmatico tra il corrispettivo, a volte meramente simbolico, e il valore della prestazione resa,
- in altri casi si parla di attività, sì lavorativa, ma a carattere “complementare” rispetto ad una attività principale di carattere extrasportivo,
- infine, può concretizzare una attività lavorativa principale, caratterizzata da una professionalità acquisita.
Questa molteplicità di interessi e funzioni era stata, in parte, anche recepita dal legislatore quando, con il D.M. 15.03.2005, tramite il quale si individuavano le categorie di lavoratori da iscrivere all’Enpals (oggi Inps spettacolo), sono stati inseriti, tra i lavoratori, gli istruttori delle associazioni e società sportive dilettantistiche ma non gli atleti, evidentemente ritenendo che, per loro, non ci fossero i presupposti per poterli ritenere lavoratori, stante la funzione anche ludica della loro prestazione.
Su questa situazione entra la Legge delega n. 86/2019 che, al suo articolo 5 prevede che i decreti dovranno disciplinare “…la figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;…”.
Già da questa formulazione ne deriva che il legislatore delegante non sembra aver “voglia” di tipizzare le prestazioni sportive ed effettuare distinguo, ritenendo che tutti gli operatori del settore dilettantistico rientrino nella categoria dei “lavoratori” per presunzione, senza alcuna valutazione degli scopi sottesi alla prestazione stessa.
Tale posizione viene ribadita nella legislazione emergenziale. L’articolo 98 D.L. 34/2020 rubrica espressamente “Disposizioni in materia di lavoratori sportivi” e prevede quanto segue: “è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso … le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020”.
Purtroppo la lettura della bozza di testo unico sullo sport sembra confermare la scelta del legislatore di non tipizzare, come si auspicava, la figura della prestazione dello sportivo dilettante ma di ricondurlo alle fattispecie classiche del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed occasionale.
Tale scelta appare di difficile condivisione in quanto lascia all’interprete l’onere del corretto inquadramento del “lavoratore” sportivo dilettante.
La strada, mantenuta anche in questo testo, di conservare la presunzione di subordinazione della prestazione per l’atleta professionista, rende, di primo impatto, probabile che l’attività di verifica prenderà proprio questa figura come riferimento in sede ispettiva, dimenticando la componente ludica presente in tutte le attività dilettantistiche.
Con tutti i problemi che questo potrà avere per le Asd e Ssd in un momento storico quale quello che stiamo vivendo.