Il lavoro sportivo dilettantistico e il testo unico sullo sport – II° parte
di Guido MartinelliNella medesima direzione intrapresa dalla Magistratura fiorentina (analizzata con il precedente contributo), tesa ad inquadrare il lavoro sportivo dilettantistico come norma speciale e fattispecie dotata di terzietà rispetto ai criteri ermeneutici del lavoro autonomo o del lavoro subordinato, si è posto prima il Ministero del Lavoro con la sua nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036 e, successivamente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria lettera circolare del 1° dicembre 2016 n. 1/2016 che testualmente riporta: “… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro…”
La tesi della “specialità” del rapporto di lavoro dilettantistico è stata, infine, confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che: “.…invero, in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive…” (Cassazione Civile, Sez. lavoro, Ordinanza n. 24365 del 30.09.2019).





