Il legittimo affidamento limita la revisione dell’accertamento in adesione
di Luigi FerrajoliIn tema di accertamento con adesione, l’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 218/1997 statuisce che “la definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice (…): a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione”.
La lettera della norma in commento – indiscutibilmente tesa alla tutela del legittimo affidamento del contribuente, alla salvaguardia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa – subordina la possibilità per l’Ufficio di procedere, concluso il procedimento di accertamento in adesione, ad un’azione accertatrice suppletiva al ricorrere di tassative circostanze, sorte in seguito alla positiva conclusione del relativo contraddittorio.




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