Il libro inventari
di EVOLUTIONIl libro degli inventari deve indicare sia gli elementi prescritti dal codice civile (articolo 2217, cod. civ.), sia le altre informazioni richieste dall’articolo 15, D.P.R. 600/1973; comunque, deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno.
All’inizio dell’attività (con riferimento alla data di costituzione/avvio) deve contenere le seguenti informazioni:
- elencazione, descrizione, valutazione delle attività conferite;
- elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) passività conferite;
- valore del capitale di conferimento;
- elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) attività e passività dell’imprenditore (solo nel caso di impresa individuale) al momento di inizio dell’attività.
Negli anni successivi, il libro inventari si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale.
In particolare l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività patrimoniali e, ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 600/1973, deve specificare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.
Il raggruppamento in categorie omogenee per natura implica che i beni, riguardo alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, debbano appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo.
Il riferimento al valore presuppone che si tratti di beni aventi identici contenuti economici, da determinare in base al valore normale con riferimento al momento in cui si procede al raggruppamento.
Per quanto riguarda il valore attribuito a ciascun gruppo, è consigliabile procedere all’esplicitazione anche del criterio adottato ai fini della valutazione.
Nella prassi generalmente si espongono analiticamente, ad esempio, le voci clienti, fornitori e magazzino. Per la voce cespiti si può redigere un inventario analitico per singolo bene o esporre per ogni categoria di beni la movimentazione intervenuta nell’esercizio (acquisti-dismissioni).
L’articolo 15, D.P.R. 600/1973 stabilisce in ogni caso che, ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario. Ciò significa che spetta all’imprenditore definire il livello di dettaglio delle informazioni e dei dati da indicare, che va valutato in considerazione della situazione particolare dell’impresa.
Per quanto riguarda la documentazione, le società di capitali, devono riportare il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico del rendiconto finanziario e nota integrativa, come previsto dall’articolo 2423, cod. civ.
Per i soggetti non tenuti alla redazione e alla presentazione del bilancio, sarà opportuno riportare comunque la situazione patrimoniale ed economica, mentre per i consorzi è sufficiente quella patrimoniale.
Il libro degli inventari, come le altre scritture, deve essere conservato per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
È possibile l’archiviazione elettronica, che deve corrispondere a quanto riportato sul supporto cartaceo e deve permettere la stampa immediata su richiesta.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |