Il liquidatore deve restituire i pagamenti anche se non revocabili
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il pagamento di crediti chirografari dopo l’emersione dello stato di insolvenza della società (ovvero in una fase che avrebbe imposto al liquidatore di operare nel rispetto della par condicio creditorum e dei privilegi riconosciuti per legge), seppur non revocabile ai sensi dell’articolo 67 L.F., deve ritenersi in contrasto con gli obblighi imposti ai liquidatori dall’articolo 2489 cod. civ., in quanto idoneo a cagionare un danno alla massa dei creditori. È quindi legittima la richiesta del curatore fallimentare finalizzata alla restituzione delle somme corrisposte.
È questo il principio richiamato nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 2906, depositata ieri, 8 febbraio.
Il caso riguarda l’ex liquidatore di una S.p.A., convenuto in giudizio dal Fallimento della stessa S.p.A. per la restituzione:
- dell’importo di euro 38.755,94 (oltre rivalutazione e interessi), liquidato in proprio favore senza delibera sociale e quando si era già evidenziato lo stato di decozione,
- della somma di euro 21.952,32 corrisposta ad un CED per le prestazioni professionali svolte in favore della società successivamente fallita, consistite nella cura della contabilità. Quest’ultimo veniva inoltre convenuto in giudizio per la condanna alla restituzione dell’importo, in solido con il liquidatore.
Il liquidatore e la società si difendevano evidenziando, tra l’altro, che i pagamenti non potevano essere ritenuti illegittimi, posto che non risultavano censurabili sotto il profilo penale e non erano revocabili ai sensi dell’articolo 67 L.F..
L’illecito, eventualmente, si sarebbe potuto verificare se, nell’ambito della complessiva attività svolta dal liquidatore, i pagamenti avessero comportato la mancata conservazione del patrimonio sociale: in tale ultimo caso, tuttavia, sarebbe stato altresì necessario verificare i vantaggi derivati dall’attività alla società.
La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare, ha tuttavia confermato le conclusioni della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto che il pagamento, pur se non revocabile ai sensi dell’articolo 67 L.F., non poteva essere qualificato, per ciò solo, legittimo e non preferenziale e aveva altresì qualificato come irrilevante il vantaggio acquisito dalla società in conseguenza delle attività remunerate. La dannosità dei pagamenti, infatti, va rapportata alla lesione della par condicio creditorum e alla sottrazione delle somme versate alla garanzia dei creditori.
L’azione revocatoria fallimentare e l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore o del liquidatore per i pagamenti preferenziali può sì condurre ad un risultato equivalente, ma ciò non significa che le due azioni siano perfettamente sovrapponibili, presentando non solo una direzione soggettiva diversa, ma anche presupposti e un fondamento logico giuridico completamente differenti: il fatto, dunque, che un pagamento non sia revocabile non significa anche che la stessa somma non possa essere richiesta all’amministratore nell’ambito di un’azione di responsabilità, se il pagamento stesso è stato effettuato in violazione dei doveri su di esso gravanti ovvero con dolo o colpa grave.
Parimenti irrilevanti sono state inoltre le considerazioni in merito all’utilità delle prestazioni ricevute a fronte dei pagamenti effettuati: non può essere infatti ignorato che anche gli altri creditori concorsuali avevano reso prestazioni che avevano comportato benefici alla società, ma la loro soddisfazione era rimasta lesa dal pagamento preferenziale.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione non ha infine considerato l’ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente, riguardante l’inclusione dell’Iva nella somma di cui si chiedeva la restituzione al liquidatore: l’Iva, infatti, era stata detratta dalla società. Quest’ultima questione, però, non era stata dedotta nel giudizio di merito, per cui doveva essere ritenuta inammissibile in Cassazione.