Il look through e l’VAFE
di Ennio Vial
Come noto, la L. 97/2013 ha introdotto anche per le partecipazioni societarie l’obbligo di segnalazione degli investimenti esteri in capo al titolare effettivo. Ciò significa che una persona fisica residente deve segnalare nel quadro RW non solo gli investimenti detenuti all’estero direttamente ma anche quelli detenuti – per così dire indirettamente – ossia dei quali è il titolare effettivo.
La previsione normativa aveva gettato nello sconforto gli operatori in quanto, stante il suo tenore letterale, avremmo dovuto segnalare nel quadro RW anche i conti correnti o gli investimenti esteri di una società italiana o estera nella quale deteniamo una partecipazione del 26%.
Fortunatamente, il quadro è stato notevolmente semplificato ad opera della C.M. 38/E/2013 la quale ne ha escluso l’applicabilità non solo per le partecipazioni in società italiane ma altresì per quelle estere collocate in paesi collaborativi. In sostanza, la questione è limitata al caso delle partecipazioni “paradisiache”.
Un primo profilo di criticità emerge dall’introduzione di una nuova white list che, come indicato nella C.M. 38/E/2013, è costituita dal D.M. 4.9.1996 addizionato di altri Paesi collaborativi menzionati nella suddetta circolare.
Ebbene, il legislatore ha preferito non far riferimento, per definire i paesi paradisiaci, all’unione dei due decreti del 4.5.1999 e del 21.11.2001, i quali contengono la black list di riferimento per determinare il raddoppio della misura sanzionatoria in ipotesi di mancata segnalazione del quadro RW, ma di individuare i paesi “white list”. Questo porta ad una sfasatura tra le due liste. Ad esempio, il Lussemburgo è considerato paradisiaco ai fini della sanzione (si veda al riguardo una puntuale indicazione contenuta ella C.M. 38/E/2013) mentre è considerato white list ai fini del principio del titolare effettivo. La Svizzera, invece, è considerata paradisiaca su entrambi i fronti.
Chiarito ciò si pone il problema di come procedere con la segnalazione nel quadro RW. E’ necessario compilare un rigo per ogni investimento?
La risposta giunge in modo inequivocabile dalla lettura delle istruzioni al Modello Unico dove viene chiarito che in ipotesi di titolare effettivo si deve fare la somma degli investimenti detenuti dalla società conservando il dettaglio in caso di richiesta da parte dei verificatori.
Questa indicazione semplifica indubbiamente il compito al contribuente ma solleva ulteriori interrogativi. Alcune caselle del modello potranno presentare profili critici nella loro compilazione. Ad esempio, la casella 1 dove si indica il titolo a cui sono detenuti i beni (proprietà, usufrutto, eccetera) deve necessariamente essere riferito alla partecipazione paradisiaca e non agli investimenti sottostanti che ben potrebbero essere detenuti in base a diversi titoli.
Analoga valutazione va fatta in relazione alla casella 6, dove viene chiesto di precisare le modalità di determinazione del valore. Anche in questo caso si farà riferimento alla società ed indicheremo quindi il codice 2 relativo al valore nominale.
Il problema nasce nel momento in cui ci accingiamo ad indicare i valori degli investimenti nelle caselle 7 e 8. In questo caso verrebbe spontaneo inserire la somma di tutto il sottostante determinato con i criteri applicabili di caso in caso. Si propone il seguente esempio: se una società svizzera ha un immobile in Svizzera, un immobile in Spagna e una partecipazione in una società inglese, indicheremo la somma del costo storico dell’immobile svizzero, della base imponibile IVIE dell’immobile spagnolo ed il valore nominale della partecipazione inglese.
Il problema che a questo punto emerge è il calcolo delle patrimoniali estere. Un dubbio sorge spontaneo: ma qui si paga l’IVAFE sulla partecipazione oppure l’IVIE e l’IVAFE avuto riguardo ai beni sottostanti?
La seconda soluzione non può essere accolta per una serie di ragioni. In primo luogo si determinerebbe una moltiplicazione del tributo che non risponderebbe a criteri di ragionevolezza; la segnalazione analitica del sottostante discende dalla scarsa collaborazione del paese e non da una esigenza di maggiore gettito. In secondo luogo, il calcolo risulterebbe particolarmente complesso in quanto si deve indicare tutti gli investimenti in un unico rigo.
In terzo luogo (e questa è di sicuro l’argomentazione più pregnante) la normativa in materia di IVIE e IVAFE non è assolutamente cambiata dall’introduzione del principio del look through per cui la partecipazione paradisiaca, a meno di considerarla interposta, sarà soggetta all’IVAFE secondo le regole ordinarie.
La conseguenza è che dovremo valutare attentamente se il software di compilazione e le specifiche di Entratel consentano di svincolare il conteggio dell’IVAFE dalla casella n. 8 relativa al valore di fine anno. Ove ciò non fosse possibile, non avremo altra scelta che indicare in tale colonna il valore nominale della partecipazione.