23 Maggio 2023

Il mancato accordo in sede di contraddittorio non vuol dire rinuncia all’istanza di adesione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, per consentire all’Ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (nel caso di spedizione via posta, il termine di sospensione decorre dalla data certa di spedizione).

Naturalmente, la sospensione investe l’istanza post accertamento, ex articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997.

Diversamente, nell’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero di cui all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 218/1997, tenuto conto che nel primo caso si è in presenza di un mero invito mentre nel secondo caso l’istanza è rivolta avverso il processo verbale di constatazione – atto meramente istruttorio e non autonomamente impugnabile – è logico che non discenda alcuna sospensione dei termini per l’impugnazione, né si colleghino ulteriori effetti o benefici (cfr. Corte di Cassazione, n. 13172/2019).

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