26 Maggio 2020

Il mandato senza rappresentanza ai fini Iva

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta n. 132 del 15 maggio l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla disciplina del mandato senza rappresentanza, definito come il contratto in base al quale il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante.

Come noto, nella determinazione della base imponibile ai fini Iva, l’articolo 13 D.P.R. 633/1972, dopo aver stabilito che la base imponibile per le prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti, al comma 2, lettera b) precisa che i cennati corrispettivi sono costituiti,  per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione.

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