5 Novembre 2014

Il metodo del patrimonio netto nel nuovo OIC 17

di Luca Mambrin
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La
nuova versione dell’OIC 17, recentemente pubblicata, tratta non solamente il tema del bilancio consolidato, ma si occupa anche della valutazione delle partecipazioni di controllo e collegamento con
il metodo del patrimonio netto, tema che, nella versione precedente dei principi contabili, veniva invece affrontato nell’OIC 21. La disciplina del bilancio consolidato ed il metodo del patrimonio netto vengono analizzati quindi in
due sezioni distinte del nuovo OIC 17, le cui previsioni, si ricorda, dovranno trovare applicazione già nei
bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
Con riferimento alla sezione relativa al metodo del patrimonio netto viene anzitutto
raccomandato, ove si dispongano delle informazioni necessarie, in sede di prima rilevazione, di mettere a
confronto il costo d’acquisto sostenuto
con
il patrimonio netto della partecipata calcolato alla
data di acquisizione della partecipazione di controllo o di collegamento. Si ritiene comunque
possibile, stante il tenore letterale dell’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., confrontare il costo sostenuto con la frazione di patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio della partecipata.
Viene inoltre precisato
il trattamento contabile da applicare nel caso in cui si paghi un prezzo della partecipazione
eccedente rispetto alla corrispondente quota di valore delle attività acquisite(in presenza di un  “un cattivo affare”): nel caso in cui la
differenza iniziale positiva tra il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata
non corrisponda a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, la partecipazione
deve essere svalutata e la perdita imputata a conto economico
nella gestione straordinaria alla voce E.21
“oneri” (e non, quindi, alla voce D.19.a) “
Svalutazioni di partecipazioni”).
E’ stato poi chiarito il trattamento contabile che deve essere seguito in caso di
operazioni sul capitale della partecipata
che determinano una variazione della quota di patrimonio netto di pertinenza della partecipante, come ad esempio nel caso in cui la partecipata deliberi un aumento di capitale a favore di un nuovo socio, oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio e poi proceda al suo annullamento. In tali casi, la variazione del valore della partecipazione va assimilata ad un’
operazione realizzativa effettuata con soggetti terzi che, pertanto, va ad
incrementare (o ridurre) il valore della partecipazione. Di conseguenza, se la quota di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenterà, tale
maggior valore andrà iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale come maggior valore della partecipazione in contropartita alla
voce D.18 a)
Rivalutazioni di partecipazioni”. Qualora invece diminuisca, si
ridurrà il valore della partecipazione e tale riduzione andrà rilevata in contropartita alla
voce D.19 a)
Svalutazioni di partecipazioni”.
Si veda il seguente esempio:

La società Gamma detiene una partecipazione del 40% nella società Beta, con patrimonio netto di € 600.000 ed un capitale sociale di € 200.000. La partecipazione viene valutata con il metodo del patrimonio netto ed iscritta nel bilancio di Gamma ad € 240.000 (40% di € 600.000). Nel corso dell’esercizio Beta ha effettuato un aumento del capitale sociale di € 50.000 con un sovrapprezzo di € 160.000 e le relative azioni sono interamente sottoscritte da un nuovo socio. Il patrimonio netto di Beta ammonta così ad € 810.000; a seguito dell’operazione la percentuale di partecipazione di Gamma in Beta non sarà più del 40% ma sarà ridotta al 32% (€ 80.000/€ 250.000).

ANTE – AUMENTO

POST – AUMENTO

Valore nominale del capitale

80.000

80.000

Percentuale del capitale posseduta

40%

32%

Patrimonio netto

600.000

810.000

Valore della partecipazione

240.000

(600.000*40%)

259.200

(810.000*32%)

L’aumento del valore della partecipazione, pari ad
€ 19.200 va iscritto in contropartita alla voce D.18 a):
Partecipazioni in imprese controllate      a          Rivalutazione partecipazioni        19.200
Nel nuovo OIC è stato inoltre precisato il trattamento contabile relativo
all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata: la
differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio della partecipata
va trattato in maniera analoga alla differenza iniziale.
Infine, tra le principali novità, si segnala
l’eliminazione della possibilità di utilizzare il metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza il nuovo documento disciplina solamente
l’applicazione del metodo reddituale. Nella precedente versione, infatti,
il trattamento contabile consigliato era il “metodo del patrimonio netto integrale”, secondo il quale l’aumento (o la diminuzione) del valore delle partecipazioni doveva essere rilevata utilizzando in contropartita le voci di conto economico D.18.a)
“Rivalutazione di partecipazioni” o D.19.a) “
Svalutazione di partecipazioni”; in sede di destinazione dell’utile si doveva valutare poi
se accantonare ad una riserva non distribuibile l’eventuale
plusvalenza conseguita, ma solo per
la parte non assorbita. Il
metodo contabile alternativo, “metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale” prevedeva invece che
l’aumento del valore della partecipazione andasse sempre imputato
ad una riserva non distribuibile, interamente e non solo per la parte non assorbita, mentre la diminuzione del valore delle partecipazioni andava imputata alla voce D.19.a) “
Svalutazioni di partecipazioni”.
Nel nuovo principio
l’unico metodo consentito è quello reddituale con l’obbligo, quindi, di accantonamento ad una ”
Riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni” solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla perdita propria della partecipante. Pertanto, sarà possibile riscontrare tre situazioni:
  1. l’utile d’esercizio della partecipante è superiore alla rivalutazione, e quindi
    quest’ultima, in quanto non assorbita, deve essere accantonata a riserva non distribuibile, distintamente indicata nell’ambito della voce A.VII “altre riserve” del patrimonio netto, in sede di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile d’esercizio. Ad esempio se
    l’utile della partecipante è pari a
    € 1.000 e la
    rivalutazione imputata a conto economico è pari ad € 300, sarà quest’ultimo importo ad essere destinato a riserva con le modalità sopra indicate;
  2. l’utile d’esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione (situazione di parziale assorbimento). In questo caso si dovrà iscrivere a riserva non distribuibile
    l’intero utile d’esercizio della partecipante: ad esempio se
    l’utile della partecipante è pari a
    € 100 e la
    rivalutazione imputata a conto economico è pari ad € 300,
    l’importo da destinare a riserva sarà pari ad
    € 100 o sarà comunque corrispondente alla parte che residua a seguito dell’assolvimento dell’obbligo di destinazione alla riserva legale;
  3. il conto economico della partecipante evidenzia una perdita. In questo caso
    non sarà necessario alcun accantonamento a riserva non distribuibile, in quanto la rivalutazione risulterà del tutto compensata con la “
    perdita propria” della partecipante. Ad esempio se
    la perdita della partecipante è pari a
    € 200, a fronte comunque
    di una rivalutazione imputata a conto economico pari ad € 300, nessuna riserva dovrà essere costituita in sede di destinazione dell’utile d’esercizio.