Il miglioramento dell’azienda è una valida ragione economica che esclude l’elusione
di Luigi FerrajoliNella sentenza n. 4064 del 2/02/2014 la Suprema Corte ha affermato che: “il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda”.
La vicenda al vaglio della Cassazione trae origine da un avviso di accertamento ai fini IRPEG e IRAP con il quale veniva contestata ad una società la natura elusiva, ai sensi dell’articolo 37-bis, del D.P.R. 600/1973, di una operazione di acquisto di azioni di una società greca da una consociata lussemburghese, con successiva svalutazione.
Secondo i giudici di Appello l’operazione era priva di valide ragioni economiche, in violazione della disposizione antielusiva citata, essendo l’unico fine perseguito quello di ottenere un vantaggio fiscale dalla svalutazione, in quanto la società partecipata non appariva tale da apportare un miglioramento economico per la ricorrente.
La ricorrente impugnava la sentenza resa dalla CTR delle Marche sulla base di tre motivazioni; le prime due sono state rigettate dai Supremi Giudici in quanto non riguardanti la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo il contribuente riteneva non sufficientemente motivata la sentenza impugnata sul punto della carenza delle valide ragioni economiche: l’acquisto della partecipazione poi svalutata, effettuato dalla ricorrente, rientrava, infatti, in una più ampia operazione di ristrutturazione di gruppo, che i Giudici di Appello ritenevano semplicisticamente “meramente marginale se non del tutto assente”.
La Corte ha ribadito che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcune specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
Le ragioni extra fiscali che giustificano una operazione e ne escludono il carattere abusivo possono essere rinvenute non solo in una redditività immediata dell’operazione stessa, ma possono anche rispondere ad esigenza di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda.
Applicando tale principio in un diverso procedimento, la Cassazione aveva negato potesse essere riconosciuto il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con l’assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento dell’operazione e con conseguente riduzione del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un’operazione di fusione (sentenza n. 1374 del 2011).
Nel caso recentemente sottoposto alla sua attenzione, la Cassazione ha rilevato che il ricorrente nei propri scritti difensivi aveva dimostrato in maniera dettagliata e circostanziata che l’acquisizione della partecipazione nella società greca non fosse una operazione isolata ma rientrasse in un più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale del gruppo, del quale la ricorrente è la capogruppo, progetto risultante nello stesso avviso di accertamento, avendo lo stesso Ufficio rilevato l’effettuazione di altre operazioni di acquisto di altre partecipazioni in società greche.
La Cassazione, pertanto, ritenendo che il Giudice di Appello non avesse adeguatamente motivato il perché l’operazione contestata fosse considerata priva di finalità economica ha rinviato ad altra sezione della CTR delle Marche.
La portata innovativa della sentenza illustrata, che merita di essere posta in luce, è data dalla possibilità offerta al contribuente di contrastare la contestazione di abuso del diritto avanzata dagli uffici, fattispecie estesa in via giurisprudenziale ben oltre il disposto dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973.
In tema di abuso del diritto, pertanto, il contribuente è ammesso a provare con ulteriori mezzi la non elusività di una operazione, non solo, quindi, motivandola sulla base della sussistenza di valide ragioni economiche ma giustificandola sulla base di altri elementi attinenti al miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda.