Il Mise allarga l’accesso alle start up innovative
di Luigi Scappini
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota protocollo n.164029 dell’8 ottobre 2013, in risposta a un caso sottoposto dalla CCIAA di Rimini, ha allargato l’accesso al regime agevolato previsto per le cosiddette start up innovative anche alle Srl unipersonali costituite tramite cessione o conferimento di una ditta individuale.
Tale interpretazione estensiva della normativa prevista dall’articolo 25 del D.L. n. 179/12, noto come “Decreto crescita bis”, pubblicato nella G.U. n. 194 del 19 ottobre 2012, di fatto elimina una discriminazione, consistente nell’impossibilità di accedere al regime di favore previsto per le start up innovative per tutti i soggetti non costituiti in forma societaria.
Infatti, il Legislatore, con il richiamato articolo 25, ha introdotto le cosiddette start-up innovative, società connotate dallo spiccato carattere tecnologico a cui si affianca l’utilizzo di personale altamente qualificato e, al fine di favorirne la costituzione e lo sviluppo ha previsto un contesto fiscale di favore, sia in riferimento alla remunerazione del personale impiegato che degli investitori.
La start up innovativa è, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, una società di capitali, costituita anche in forma di società cooperativa, sia di diritto italiano che europeo, in quest’ultimo caso in base al regime di costituzione e gestione unico nel territorio comunitario contenuto nel Regolamento CE 2157/2001.
Tra i requisiti richiesti, l’articolo 25, comma 2, lettera g) prevede che la società, che come visto deve essere di capitali, non deve derivare da una fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d’azienda.
Inoltre, ai sensi della successiva lettera h) del medesimo comma, la società deve alternativamente possedere uno di questi tre ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo devono essere almeno pari al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
- almeno 1/3 della forza lavoro impiegata deve essere rappresentata da dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, che hanno conseguito o stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiane o straniere, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale che abbia a oggetto un’invenzione industriale, biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Il caso oggetto del quesito posto dalla Camera di Commercio riguardava un imprenditore individuale in possesso di un brevetto industriale. A seguito dello sviluppo della propria ditta, aveva deciso nel 2011 di dare alla propria attività una struttura più solida costituendo una Srl unipersonale che, successivamente acquista l’azienda della ditta individuale.
Tale disegno si era reso necessario stante l’impossibilità di procedere, nonostante le aperture avutesi con la riforma del diritto societario, alla trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali, con la conseguenza che le uniche strade percorribili erano, alternativamente, quelle della cessione o del conferimento della ditta alla newCo.
A mezzo di tale schema giuridico predisposto, la Srl unipersonale, teoricamente, non poteva considerarsi quale start up innovativa in quanto non rispondente al requisito soprarichiamato di cui alla lettera g) dell’articolo 25 D.L. n. 179/2012.
Il ministero nella risposta, preliminarmente evidenzia come la trasformazione non rientri tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di favore previsto per le start up innovative, stante, a differenza delle operazioni di scissione, fusione e cessione di azienda o di un suo ramo, la sussistenza di una continuità di effetti attivi e passivi.
Tuttavia, negando l’accesso al regime di favore alla Srl uni personale così costituita, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti degli imprenditori individuali titolari di una privativa industriale, con conseguente esclusione, conclude la nota ministeriale, di tali soggetti dal regime di favore e possibile migrazione degli stessi all’estero per lo sviluppo del know-how in loro possesso.
Senza entrare nel merito delle agevolazioni previste per il settore, è appena il caso di evidenziare come, se da un lato il Legislatore con il D.L. n.76/2013, il cosiddetto “Decreto Lavoro” ha esteso a tutto il 2016 le agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative, dall’altro non vi sono ancora novità in merito all’atteso decreto ministeriale disciplinante le modalità di fruizione di dette agevolazioni, il tutto a distanza di ormai 1 anno dall’introduzione del regime in oggetto.
A oggi risulta una risposta al question time del 7 agosto 2013 con cui il Dipartimento delle Finanze ha affermato che il decreto era stato predisposto di intesa con l’Agenzia delle Entrate e il Mise e che sarebbe stato notificato alla Commissione europea per ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art.108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a cui ha fatto seguito una dichiarazione non ufficiale con cui era stata individuata nella prima metà di ottobre l’emanazione ufficiale.